Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza riguarda una vicenda esecutiva civile sfociata in imputazione penale a carico dell'amministratrice di una società debitrice. Alla ricorrente era contestato di aver omesso, dopo il pignoramento mobiliare eseguito presso la sede sociale, di indicare all'ufficiale giudiziario, entro quindici giorni dall'ingiunzione, ulteriori beni pignorabili della società, in particolare due veicoli asseritamente idonei a coprire il debito verso il creditore costituitosi parte civile. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione sull'accertamento del dolo, sostenendo che la Corte territoriale aveva desunto in modo congetturale la conoscenza dell'ingiunzione di pignoramento da parte dell'imputata, poiché l'atto era stato notificato a un dipendente della società e non personalmente alla legale rappresentante; si sosteneva inoltre che la ricorrente fosse solo amministratrice di diritto, mentre la gestione effettiva sarebbe stata del coniuge, e che la qualifica di delegato del dipendente non dimostrasse né l'effettivo conferimento della delega né la conoscenza dell'atto da parte dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in base alla disciplina processuale civile richiamata nella decisione, l'ingiunzione del pignoramento e la correlata intimazione a indicare ulteriori beni pignorabili possono essere rivolte anche a soggetti diversi dal debitore, tra quelli indicati dall'art. 139, comma 2, c.p.c.; ne deriva una presunzione ragionevole di conoscenza dell'atto da parte del responsabile della società, salvo prova contraria. Nel caso concreto tale presunzione non è stata superata, poiché l'imputata era rimasta sostanzialmente silente sia nel processo civile sia in quello penale e non aveva allegato elementi idonei a dimostrare la mancata conoscenza dell'intimazione o la sua totale estraneità alla gestione societaria. La Corte ha anche escluso che la mera affermazione del creditore circa un ruolo gestionale del coniuge bastasse a provare che l'imputata fosse una semplice "testa di paglia". Poiché la prescrizione non era ancora maturata, la Corte ha confermato la condanna e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 8; richiamo al comma 7 e, nel ragionamento, al comma 5
La fattispecie incriminatrice punisce il debitore o gli organi della società debitrice che, invitati dall'ufficiale giudiziario a indicare cose o crediti pignorabili, omettano di rispondere nel termine di quindici giorni o rendano falsa dichiarazione. La Corte valorizza il collegamento con l'ingiunzione di pignoramento e con l'obbligo di collaborazione imposto dalla procedura esecutiva.
L'ufficiale giudiziario, quando i beni pignorati appaiono insufficienti, invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, avvertendolo della sanzione penale per omessa o falsa dichiarazione; l'intimazione costituisce il presupposto dell'obbligo penalmente rilevante.
L'ingiunzione di pignoramento può essere rivolta anche alle persone indicate dall'art. 139, comma 2, c.p.c., con consegna di avviso per il debitore; ciò rende irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la mancata consegna personale al legale rappresentante.
Consente la notifica a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di anni quattordici o palesemente incapace; la Corte usa questa norma per fondare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del debitore/responsabile.
Richiamato solo per il calcolo del termine di prescrizione, non ancora maturato al momento della decisione.
Richiamato solo per il calcolo del termine di prescrizione, non ancora maturato al momento della decisione.
Massime di principio
- Nel reato di omessa o falsa indicazione di beni pignorabili da parte del debitore o dell'amministratore della società debitrice, la conoscenza dell'ingiunzione può essere desunta anche quando l'atto sia stato ricevuto da un soggetto legittimato dalla disciplina processuale civile a riceverlo, operando una presunzione di conoscenza salvo prova contraria.
- La mancata notifica personale al legale rappresentante non esclude, di per sé, la rilevanza penale della condotta se l'ingiunzione e l'invito a indicare ulteriori beni sono stati validamente portati a conoscenza di un addetto o delegato secondo le regole civilistiche richiamate.
- Per escludere il dolo non basta allegare in modo generico di essere amministratore solo formale o di essere estraneo alla gestione: occorre fornire elementi specifici e plausibili che superino la presunzione di conoscenza dell'atto e dimostrino la reale inconsapevolezza o la totale estraneità alla vicenda.
- La mera deduzione che un familiare si occupasse di fatto della gestione societaria non è sufficiente, senza ulteriori riscontri, a provare che l'amministratore di diritto fosse del tutto inconsapevole degli atti esecutivi e privo di qualunque collegamento con l'attività sociale.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito risulti sorretta da una concatenazione logica di dati fattuali coerenti e non manifestamente contraddittori; non è consentita una rivalutazione meramente alternativa delle risultanze probatorie.
- Ai fini della cassazione, il decorso della prescrizione va verificato al momento della decisione; se non ancora maturata, non impedisce il rigetto del ricorso e la conferma degli effetti penali della condanna.
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