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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, n. 3412/2024 del 10/12/2024 pronunciata sui ricorsi riuniti numero di registro generale 654 del 2024, proposto da Stefano Acquaviva e altri, e numero di registro generale 655 del 2024, proposto da Marco Aglieri Rinella e altri, aventi ad oggetto l'annullamento del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si dispone l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B - Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021; e per la declaratoria di nullità in parte qua: - della nota Prot. n. 24228 del 28 marzo 2025 a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica dalla Regione siciliana ad oggetto “Sentenza n. 3412/2024 del 10.12.2024 del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V - Atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora di ACQUAVIVA STEFANO e altri, trasmesso mediante PEC avente oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ACQUAVIVA STEFANO/ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIAN<N>7864<N><idP>000454300002883</idP>; - della nota Prot. 24220 n. del 28 marzo 2025 a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica dalla Regione siciliana ad oggetto “Sentenza n. 3412/2024 del 10.12.2024 del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V – Atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora di AGLIERI RINELLA MARCO e altri, trasmesso mediante PEC avente oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - AGLIERI RINELLA MARCO/ASSESSORATOAUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONESICILIAN<N>7860<N><idP>000454300002872</idP>”;

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Note dirigenziali del 28 marzo 2025 che hanno respinto le diffide volte a ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3412/2024 mediante la graduazione di tutti gli idonei e la limitazione degli effetti del giudicato ai soli ricorrenti del giudizio presupposto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 3412/2024, che aveva annullato il decreto regionale con cui erano stati annullati in autotutela i decreti di nomina della commissione esaminatrice del concorso per 46 Agenti del Corpo Forestale regionale, con travolgimento degli atti compiuti dalla commissione. Hanno dedotto l’elusione del giudicato da parte delle note regionali di diniego e chiesto: la graduazione di tutti i candidati idonei, cioè con punteggio almeno pari a 21/30, anche se non collocati tra i primi 46; l’affermazione che gli effetti della sentenza fossero limitati ai ricorrenti del giudizio presupposto, con esclusione dei candidati non ricorrenti; nonché, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una astreinte. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, sostenendo che la sentenza fosse autoesecutiva e non imponesse ulteriori obblighi, l’inammissibilità del ricorso collettivo per differenziazione delle posizioni, l’improcedibilità della domanda di graduazione per l’avvenuta pubblicazione dell’intera graduatoria e l’infondatezza della tesi circa la limitazione soggettiva degli effetti del giudicato.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari e ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato. La domanda relativa alla graduazione di tutti gli idonei è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’Amministrazione aveva approvato l’intera graduatoria dei partecipanti idonei alla prova scritta con i DD.GG. n. 2764/2025 e n. 3853/2025. È stata invece respinta la domanda diretta a limitare gli effetti della sentenza n. 3412/2024 ai soli ricorrenti del giudizio presupposto. L’annullamento del decreto di autotutela, che incideva in modo trasversale sulla nomina e sull’operatività della commissione nei confronti di tutti i partecipanti, produce effetti ultra partes per l’inscindibilità sia dell’atto sia del vizio relativo alla regolare costituzione dell’organo esaminatore. Il giudicato, pertanto, determina la reviviscenza dei decreti di nomina della commissione e degli atti compiuti dalla stessa nelle fasi già svolte, anche a beneficio dei candidati che non avevano impugnato il decreto di autotutela. Il TAR ha distinto tale effetto naturale del giudicato dall’estensione amministrativa discrezionale vietata dalle norme in materia di personale pubblico. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato alla domanda di graduazione, soddisfatta dall’approvazione dell’intera graduatoria.

  • art. 2909 c.c.

    Esprime il principio generale secondo cui il giudicato opera tra le parti, salve le eccezionali ipotesi in cui la natura inscindibile dell’atto o del vizio imponga effetti ultra partes.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il vizio relativo alla valutazione dell’illegittimità della designazione del presidente della commissione è stato ritenuto inscindibile, poiché attinente alla regolare costituzione e investitura dell’organo esaminatore.

  • art. 1, comma 132, l. 311/2004

    per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche … di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche

    La disposizione limita il potere discrezionale dell’amministrazione di estendere il giudicato a soggetti estranei al giudizio, ma non impedisce che il giudicato produca automaticamente effetti ultra partes quando questi derivino dalla natura inscindibile dell’atto e del vizio.

  • art. 41, comma 6, d.l. 207/2008, convertito dalla l. 14/2009

    il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008

    La proroga del divieto riguarda l’estensione amministrativa discrezionale del giudicato e non l’individuazione degli effetti naturali ultra partes del giudicato di annullamento.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo di annullamento, pur operando normalmente inter partes, produce eccezionalmente effetti ultra partes quando la natura dell’atto annullato o del vizio dedotto renda logicamente e giuridicamente inconcepibile la permanenza dell’atto nei confronti dei soggetti non ricorrenti.
  • L’annullamento di un atto che incide in modo unitario e indifferenziato sulla regolare costituzione e operatività di una commissione concorsuale produce effetti nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura, anche se non hanno impugnato l’atto annullato.
  • Quando il giudicato annulla l’atto di autotutela che aveva travolto la nomina della commissione e gli atti concorsuali già compiuti, gli effetti ripristinatori comportano la reviviscenza dei decreti di nomina e degli atti della commissione relativi alle fasi procedurali già svolte.
  • Il divieto per le amministrazioni di estendere discrezionalmente a dipendenti o candidati estranei al giudizio gli effetti di decisioni in materia di personale non impedisce l’operatività automatica degli effetti ultra partes che derivano dalla natura inscindibile dell’atto o del vizio accertato.
  • La domanda di ottemperanza relativa a un obbligo già soddisfatto dall’amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interessePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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