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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di revoca della carta di soggiorno prot. n. 0028492 emesso dalla Questura di Udine in data 19/20 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202500462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca della carta di soggiorno a tempo indeterminato per asserita assenza dal territorio nazionale superiore a sei anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della carta di soggiorno adottata dalla Questura di Udine ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998, sostenendo: la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale; l’insussistenza del presupposto temporale della revoca, poiché la sommatoria dei periodi di assenza indicati dall’Amministrazione sarebbe stata pari a 67 mesi e quindi inferiore a sei anni; l’omessa considerazione dei gravi e comprovati motivi delle assenze, riconducibili all’emergenza pandemica e all’assistenza della madre gravemente malata; il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata valutazione della permanenza ultra trentennale in Italia, dell’integrazione sociale e lavorativa e del radicamento del ricorrente nel territorio nazionale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la legittimità del provvedimento dovesse essere valutata esclusivamente alla luce dell’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998, espressamente richiamato dalla Questura, senza poter integrare in giudizio la motivazione mediante il riferimento alla diversa fattispecie dell’art. 9, comma 7, lett. d), relativa all’assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. Applicando il solo parametro indicato nell’atto, il Collegio ha sommato i periodi di assenza contestati: 471, 906, 287 e 489 giorni, per complessivi 2.153 giorni, pari a cinque anni e 328 giorni, dunque inferiori a sei anni. Mancando il presupposto temporale previsto dalla lettera e), il provvedimento è stato annullato per violazione di legge. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998

    è revocato: (…) e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

    La revoca fondata sull’assenza dal territorio dello Stato richiede il superamento effettivo del limite temporale di sei anni; nella fattispecie, il dato temporale costituisce il parametro applicabile e la durata complessiva delle assenze deve risultare superiore a tale soglia.

  • art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998

    è revocato: (…) d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi

    La diversa fattispecie non può essere utilizzata per sostenere in giudizio la legittimità di un provvedimento fondato esclusivamente sulla lettera e). Il TAR rileva inoltre che, per questa ipotesi, devono essere valutate in contraddittorio le eventuali giustificazioni dell’assenza e i gravi e comprovati motivi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La questione relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi non è stata decisa nel merito, essendo stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo relativo all’insussistenza del presupposto temporale.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998, fondata sull’assenza dal territorio dello Stato, presuppone che l’assenza complessivamente considerata sia effettivamente superiore a sei anni.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla fattispecie normativa espressamente posta a fondamento dell’atto; l’Amministrazione non può sostituire o integrare in giudizio tale fondamento richiamando una diversa causa di revoca non indicata nel provvedimento.
  • Quando il provvedimento di revoca è fondato esclusivamente sull’art. 9, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 286/1998, rileva il superamento della soglia temporale prevista da tale disposizione; non possono essere applicati in sede giudiziale i presupposti propri della diversa ipotesi di cui alla lettera d).

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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