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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’annullamento -della delibera n. 131/2024 del 24 giugno 2024 della Giunta del Comune di Tarvisio; - di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente ed in particolare: a) la variante n. 99 al (P.R.G.C.) del demanio sciabile del Comune di Tarvisio - progetto per la realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio idrico per l’innevamento artificiale con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati (art. 11 del d.P.R. n. 327/2001), pubblicata il 9 agosto 2024 sull’albo pretorio; b) la nota prot. n. 0008296/2024 del giorno 5 giugno 2024 della Promoturismo; c) la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota prot. n. 0008296/2024 del 5 giugno 2024, comprensiva del documento “Variante n. 99 PRGC DI TARVISIO - Rapporto preliminare ambientale - Verifica di assoggettabilità a VAS”; d) della comunicazione di avvio del procedimento prot. GEN/GEN 0012201 del giorno 9 agosto 2024; -degli atti presupposti, inerenti e conseguenti a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202400335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale di avvio dell'iter preliminare della variante urbanistica e della verifica di assoggettabilità a VAS, connessa a un progetto per un bacino idrico destinato all'innevamento artificiale, oltre alla proposta progettuale, alla documentazione ambientale e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta comunale e gli atti connessi sostenendo: a) che il rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS fosse stato redatto da soggetto non idoneo, in quanto non iscritto ad alcun albo; b) che la realizzazione del bacino per l'innevamento artificiale non perseguisse una finalità di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 327/2001, trattandosi di un'opera di interesse imprenditoriale e destinata essenzialmente agli sciatori, senza adeguata verifica dell'insufficienza dei bacini esistenti; c) che il progetto contrastasse con la direttiva habitat 92/43/CEE, incidendo sulla Foresta di Tarvisio e su un prato destinato alla tutela dell'orso bruno, e che l'istruttoria geomorfologica, basata su fotografie aeree, non avesse rilevato smottamenti ed erosioni potenzialmente pericolosi; d) che fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del nudo proprietario. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, rilevando il carattere preliminare ed endoprocedimentale degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure ambientali, espropriative e procedimentali. La delibera comunale non costituiva né l'adozione né l'approvazione definitiva della variante urbanistica, ma si limitava a dare avvio all'iter preliminare previsto dall'art. 63 sexies, comma 1, lett. f), l.r. n. 5/2007 e alla verifica di assoggettabilità a VAS. Essa, in quanto atto endoprocedimentale e preparatorio, non era idonea a produrre un'immediata lesione della posizione dei ricorrenti. Anche la nota di Promoturismo FVG e la documentazione progettuale allegata avevano natura meramente propositiva e non lesiva. La comunicazione comunale di avvio del procedimento non aveva contenuto provvedimentale e non era autonomamente impugnabile. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorso fosse fondato sull'erronea impugnazione di una variante non ancora adottata e di atti privi di efficacia lesiva immediata. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti e dell'effetto esclusivamente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 sexies, comma 1, lett. f), l.r. n. 5/2007

    La disposizione disciplina il percorso procedimentale della variante urbanistica; nella fase preliminare gli atti di avvio e preparatori non equivalgono all'adozione o all'approvazione definitiva della variante.

  • art. 1 d.P.R. n. 327/2001

    È stato richiamato dai ricorrenti per contestare la sussistenza della pubblica utilità dell'opera, ma il TAR non ha esaminato tale censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 10 direttiva 92/43/CEE

    È stato richiamato dai ricorrenti per dedurre il contrasto del progetto con la tutela degli habitat, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Gli atti amministrativi preparatori, interlocutori o meramente endoprocedimentali sono autonomamente impugnabili soltanto se producono una lesione immediata, concreta e attuale; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • L'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS e la documentazione preliminare predisposta per una variante urbanistica non costituiscono, di regola, il provvedimento conclusivo della variante né producono da soli un'immediata lesione della posizione dei proprietari interessati.
  • Una proposta progettuale trasmessa da un soggetto promotore e la relativa documentazione allegata, in assenza di un successivo atto amministrativo lesivo, non sono autonomamente impugnabili.
  • La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto partecipativo privo di contenuto provvedimentale e normalmente non lesivo, non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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