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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sull’istanza di riesame della ricorrente dell’11 dicembre 2024, in relazione alle Domande Uniche di Pagamento dell’anno 2021 (n. 10265017276), 2022 (n. 20262137647), 2023 (30261359209) e, in particolare, con riguardo al pagamento del premio richiesto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’11 aprile 2025: per l’annullamento - della comunicazione recante prot. n. AGEA 239242035 del 18 luglio 2024, mai comunicata né notificata; - della comunicazione recante prot. n. AGEA.ADU.2023.313233 del 31 maggio 2023, mai comunicata né notificata; - della comunicazione recante prot. n. AGEA 214980086 del 16 novembre 2022, mai comunicata né notificata; - della comunicazione recante prot. n. AGEA 203285682 dell’8 dicembre 2021, mai comunicata né notificata; - della comunicazione recante prot. n. AGEA 201531874 del 18 ottobre 2021, mai comunicata né notificata; - del rapporto informativo n. 0011077 del 12 febbraio 2025, mai comunicato né notificato; - del fascicolo aziendale della ricorrente presente in A.G.E.A. nella parte in cui, ai fini delle domande uniche 2021, 2022 e 2023 (nonché con riguardo alle annate successive) vengono ritenute ammissibili a premio 45,40 ettari e non i richiesti 97,23 ettari.

Giustizia amministrativa202500051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato da Agea sull'istanza di riesame relativa alla parziale ammissione a premio delle domande uniche PAC 2021-2024, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti di parziale accoglimento delle domande e il rapporto informativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da Agea sull'istanza di riesame dell'11 dicembre 2024, relativa alle domande uniche di pagamento PAC per gli anni 2021, 2022 e 2023, con riguardo all'esclusione di superfici a pascolo. Agea aveva riconosciuto come ammissibili 45,40 ettari sui 97,23 richiesti, applicando l'anomalia "MAN-03 – carico UBA non rispettato in comune non limitrofo". Secondo la ricorrente, l'esclusione derivava dall'erronea identificazione del pascolo intercomunale, registrato nella BDN con riferimento al solo Comune di Sauris, sebbene esteso anche al Comune di Prato Carnico. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di parziale accoglimento delle domande PAC, sostenendo di non averli conosciuti prima del loro deposito in giudizio e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione delle superfici, difetto di istruttoria e mancata considerazione della normativa regionale sull'alpeggio e sul carico minimo UBA/ha. Ha inoltre sostenuto che il dato della BDN fosse incompleto o affetto da errore tecnico-informatico e che l'Agea avrebbe omesso le necessarie verifiche sostanziali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso avverso il silenzio e dichiarato irricevibili i motivi aggiunti. Quanto ai motivi aggiunti, il termine ordinario di impugnazione è di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. La ricorrente, qualificando la propria istanza del dicembre 2024 come richiesta di riesame e indicando già in essa la precisa anomalia MAN-03 e le ragioni della riduzione del contributo, aveva dimostrato di conoscere almeno da quell'epoca la determinazione lesiva di Agea. Doveva quindi impugnarla tempestivamente, eventualmente acquisendo gli atti mediante accesso, senza attendere il deposito in giudizio. I motivi aggiunti, notificati il 9 aprile 2025, erano pertanto tardivi rispetto alla conoscenza maturata al più tardi l'11 dicembre 2024. Il ricorso avverso il silenzio è stato ritenuto infondato perché Agea si era già pronunciata in via definitiva sulle domande di contributo. L'esercizio dell'autotutela decisoria è normalmente discrezionale e la mera presentazione di un'istanza di riesame non genera un obbligo di provvedere né configura silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Un obbligo di riesame può sussistere in presenza di particolari ragioni di giustizia sostanziale, ma tale ipotesi non ricorreva, poiché mancavano sopravvenienze e i provvedimenti di parziale ammissione erano ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione. Le spese, pari a 2.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione dei provvedimenti amministrativi deve essere proposta, di regola, entro sessanta giorni.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine di impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto e il ricorso deve essere notificato all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato.

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    I motivi aggiunti possono introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o domande nuove purché connesse a quelle originarie.

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell'amministrazione di provvedere; tale obbligo non deriva dalla mera presentazione di un'istanza di riesame quando l'amministrazione si sia già pronunciata definitivamente.

Massime di principio

  • La piena conoscenza di un provvedimento lesivo può risultare dalle stesse dichiarazioni e iniziative del destinatario: la presentazione di un'istanza di riesame che individui la decisione, l'esito e la specifica ragione della lesione è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, anche se il provvedimento non è stato formalmente notificato.
  • Il destinatario che conosca la determinazione lesiva non può differire l'impugnazione fino all'acquisizione formale o al deposito degli atti, ma deve attivarsi tempestivamente per ottenere l'ostensione della documentazione e proporre il ricorso nel termine di legge.
  • Quando l'amministrazione si è già pronunciata in via definitiva su un'istanza, la mera richiesta di riesame non impone, di regola, l'adozione di un nuovo provvedimento e il silenzio sulla richiesta non integra silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
  • L'obbligo di riesame di un provvedimento definitivo può configurarsi eccezionalmente per specifiche ragioni di giustizia sostanziale, ma non sussiste quando l'istanza mira a eludere gli effetti consolidati di un atto non tempestivamente impugnato e non sono indicate sopravvenienze rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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