Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento riguarda una misura di prevenzione patrimoniale: la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la confisca delle quote sociali, pari a un terzo del capitale della società San Giorgio snc di Fasolis Lucia Maria C, del relativo compendio aziendale (comprendente il Villaggio Green Garden di Briatico), di appezzamenti di terreno e di autoveicoli. I giudici di merito hanno ritenuto che i beni fossero sproporzionati rispetto alle risorse lecite del nucleo familiare del proposto, deceduto nel 2022, e che la pericolosità sociale del medesimo si fosse manifestata sin dal 1996, in ragione della sua partecipazione apicale a un sodalizio mafioso operante nel territorio di Briatico e già accertato nel processo denominato "Costa pulita". La ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 24 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe individuato in modo generico il periodo di pericolosità, senza ancorarlo con precisione all'anno 1996, e che, alla data di costituzione della società (1996), ella avrebbe avuto disponibilità economiche sufficienti per l'acquisto delle quote, attingendo a somme provenienti da redditi pensionistici della madre e dalla vendita di un immobile dei genitori. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e, comunque, eccessivamente generico, perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva indicato in modo puntuale l'inizio della pericolosità qualificata del proposto nel 1996 sulla base degli esiti irrevocabili del processo "Costa pulita" e delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Suprema Corte ha inoltre osservato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere del ricorrente non può esaurirsi nell'allegazione di una mera provvista astrattamente sufficiente all'acquisto, ma deve estendersi alla concreta indicazione della provenienza delle somme impiegate; nel caso di specie, la ricorrente non aveva offerto elementi fattuali riscontrabili idonei a dimostrare la lecita provenienza dei beni o a scalfire la prova della loro riconducibilità sostanziale al proposto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sui requisiti oggettivi e soggettivi della confisca; la Corte non ne sviluppa una lettura autonoma, ma considera infondata la doglianza perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Delimita il sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione alla sola violazione di legge, includendo il vizio di motivazione solo se mancante o apparente, e escludendo il controllo sulla mera illogicità manifesta.
È richiamato per affermare che, nel settore delle misure di prevenzione, non è deducibile in cassazione la semplice illogicità manifesta della motivazione, salvo che essa si traduca in mancanza o apparenza.
Richiamato dalla Corte per evidenziare l'erroneità della prospettazione difensiva nella valutazione delle prove, ma non come parametro decisivo del ricorso in prevenzione.
È la fattispecie associativa mafiosa valorizzata nei precedenti di merito per accertare l'appartenenza del proposto al sodalizio e la sua posizione apicale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso misure di prevenzione patrimoniali il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla motivazione mancante o meramente apparente; non è consentita una rivalutazione del merito né un sindacato sulla mera illogicità della motivazione.
- Sussiste violazione di legge solo quando il provvedimento omette del tutto di affrontare un presupposto essenziale della misura; se il giudice di merito ha invece motivato sul punto con richiamo a dati probatori specifici, la censura è inammissibile.
- In tema di confisca di prevenzione, la prova della pericolosità qualificata e del periodo in cui essa si è manifestata può essere tratta anche da esiti irrevocabili di processi penali e da convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, purché la motivazione dia conto in modo puntuale della loro rilevanza temporale.
- Per contrastare la presunzione di illecita provenienza dei beni, non basta allegare l'esistenza di una provvista astrattamente sufficiente all'acquisto: occorre indicare, in modo plausibile e riscontrabile, la concreta provenienza delle somme impiegate.
- In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo intestatario che deduca la liceità dell'acquisto deve fornire una spiegazione credibile dei mezzi e delle circostanze che hanno consentito l'incremento patrimoniale; in difetto di allegazioni specifiche e verificabili, la confisca è legittima.
- Quando il bene risulta sostanzialmente riconducibile al soggetto ritenuto pericoloso e la difesa non offre prova contraria idonea, il giudice può desumere la sproporzione patrimoniale e la derivazione illecita della ricchezza dai dati economici complessivi del nucleo familiare e dal tenore di vita mantenuto.
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