Cassazione Civile, Ordinanza n. 17463/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il liquidatore di una società in liquidazione ha impugnato una sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto valide le notifiche di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2005 e delle successive cartelle esattoriali/iscrizioni a ruolo. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’appello dell’Agenzia fosse inammissibile per difetto di specificità e che, non essendo stati specificamente censurati i capi della sentenza di primo grado sulla nullità delle notifiche, si fosse formato giudicato interno; con il secondo ha dedotto omesso esame e violazione delle norme sulle notificazioni (artt. 145, 148 e 149 c.p.c.), contestando la valutazione delle prove documentali relative alle notifiche, in particolare la validità della notifica al legale rappresentante, la sufficienza della sola raccomandata informativa di avvenuto deposito e la regolarità della notifica alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla specificità dell’appello, osservando che l’atto di gravame dell’Agenzia consentiva di ricavare in modo inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado e che, quindi, l’impugnazione era idonea ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992; di conseguenza, è stato escluso anche il preteso giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva trascritto né allegato le relate di notificazione, impedendo il controllo di legittimità sugli atti, e perché la Corte non può procedere a un esame diretto dei documenti per verificare la validità della notifica dell’avviso di accertamento, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’ufficio, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, con conseguente irrilevanza della mancata redazione della relata nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata dunque confermata, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
onere di impugnazione specifica
L’appello è sufficientemente specifico quando, interpretato nel suo complesso, consente di ricavare in modo inequivoco le ragioni di censura rispetto alla decisione di primo grado, anche se il dissenso investe la sentenza nella sua interezza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in relazione alle notificazioni e alla specificità dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle notifiche; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza di merito già affronta il punto.
Richiamato dal ricorrente come norma sulle notificazioni, ma la Corte non ravvisa violazione sulla base della ricostruzione del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità della relata; la Corte osserva che le argomentazioni del giudice di merito escludevano la nullità o ne ritenevano comunque la sanatoria.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che per la notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo non trovano applicazione le regole della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
Per la notifica diretta dell’atto impositivo a mezzo posta da parte dell’ufficio si applicano le norme del servizio postale ordinario, non quelle della legge sulle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario.
Opera la presunzione di conoscenza quando la dichiarazione perviene all’indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile solo con prova dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla possibilità di impugnare la cartella solo per mancata o invalida notifica dell’avviso di accertamento.
abrogato art. 16, comma 3, d.P.R. n. 636 del 1972
Richiamato in continuità con l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, per affermare che l’iscrizione a ruolo è impugnabile solo in caso di mancata o invalida notifica dell’avviso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto quando dall’atto di gravame, letto nel suo complesso, risultino in modo inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata; non è necessaria una confutazione formalistica di ogni singolo passaggio della sentenza di primo grado.
- Il giudicato interno non si forma se i capi della sentenza di primo grado sono comunque investiti, anche implicitamente ma in modo univoco, dai motivi di appello.
- In sede di legittimità, la contestazione della regolarità di una notificazione richiede che il ricorrente indichi e trascriva gli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile perché impedisce il controllo diretto sulla validità della notificazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’accertamento fattuale della validità della notifica dell’avviso di accertamento, quando la censura richiede l’esame diretto delle relate o degli avvisi di ricevimento.
- La notifica diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, eseguita dall’ufficio finanziario, è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non dalle formalità proprie della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario; la consegna all’indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova rigorosa dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
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