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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31234/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a una domanda di rimborso parziale di tributi versati per gli anni 1990-1992, proposta in base alla disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la spettanza del rimborso, ritenendo non maturata alcuna decadenza e dichiarando inammissibile, perché nuova, la questione relativa alla mancata inclusione del comune di residenza nell'elenco dei comuni beneficiari del D.P.C.M. 15 gennaio 1991. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la residenza del contribuente in un comune non compreso tra quelli ammessi al beneficio costituiva un fatto costitutivo della pretesa restitutoria e, per l'Ufficio, una mera difesa liberamente deducibile anche in appello; aggiungeva che la relativa documentazione anagrafica poteva essere prodotta in secondo grado. Nel merito sosteneva che il comune di Aci Castello non era incluso nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991 tra i comuni aventi diritto al rimborso e che, quindi, il contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione. Il contribuente non si costituiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile la deduzione in appello della circostanza che il comune di residenza del contribuente non fosse compreso tra quelli beneficiari, qualificandola come mera difesa e non come eccezione in senso tecnico, con conseguente possibilità di produrre anche la documentazione anagrafica in appello. Nel merito ha accertato, sulla base del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 e della scheda anagrafica prodotta, che il contribuente risiedeva nel comune di Aci Castello al momento del sisma e fino all'11 giugno 1992, mentre tale comune non era incluso tra quelli aventi diritto al rimborso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, respingendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e dichiarato irripetibili le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990

    costituisce il fondamento normativo del diritto al rimborso parziale dei tributi versati dai soggetti rientranti nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    divieto di proporre in appello nuove eccezioni

    nel processo tributario il divieto riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o argomentazioni volte a contestare la pretesa avversaria sotto un profilo ulteriore rispetto a quello dedotto in primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che spettava al contribuente dimostrare i presupposti del diritto al rimborso; la Corte valorizza l'assetto difensivo dell'Amministrazione qualificando come fatto costitutivo della pretesa la residenza in un comune incluso tra quelli beneficiari.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1991

    elenco dei Comuni che hanno diritto al rimborso

    è il provvedimento che individua in modo tassativo i comuni beneficiari; l'esclusione del comune di residenza impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di introdurre in appello nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; restano deducibili le mere difese e contestazioni che incidono sul fondamento logico della decisione già resa in primo grado.
  • La qualità di soggetto beneficiario di un'agevolazione fiscale fondata su un elenco normativo di territori o comuni richiede la prova della riconducibilità del contribuente al perimetro soggettivo e territoriale previsto dall'atto istitutivo dell'agevolazione.
  • La produzione in appello dei documenti che supportano una mera difesa dell'Amministrazione è ammissibile nel processo tributario, quando tali documenti servano a contestare il presupposto della pretesa del contribuente.
  • Quando i fatti rilevanti risultano già compiutamente accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria.
  • Se il comune di residenza del contribuente non è compreso nell'elenco dei comuni ammessi al beneficio previsto da una disciplina agevolativa speciale, il rimborso non è riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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