Cassazione Civile, Ordinanza n. 24817/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una maggiore ritenuta IRPEF applicata su somme erogate, in sede di liquidazione in capitale, a titolo di previdenza integrativa aziendale collegata a un fondo pensione complementare del datore di lavoro. Il contribuente aveva chiesto la restituzione della parte di imposta ritenuta eccedente rispetto all’aliquota del 12,50% sostenendo che una quota delle somme erogate dovesse essere tassata come rendimento del fondo. Dopo un primo rigetto in CTP e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la CTR del Lazio aveva riconosciuto il rimborso parziale, determinando una somma sulla quale applicare l’aliquota agevolata del 12,50%. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi: violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992 e 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di rinvio; violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare sia l’an che il quantum del credito richiesto in rimborso, cioè che la somma rivendicata corrispondesse effettivamente a rendimento netto derivante da investimento del fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi dell’Agenzia delle Entrate. Ha osservato che, in tema di fondi previdenziali integrativi, l’aliquota del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che costituisce effettivo rendimento netto del capitale accantonato, cioè al rendimento derivante dall’impiego sul mercato del fondo, mentre per il resto vale la tassazione separata. Ha quindi rilevato che la CTR si era limitata ad assoggettare al 12,50% il rendimento indicato nella certificazione Enel, senza accertare in concreto la tipologia di investimento, l’effettivo rendimento netto e il meccanismo di imputazione delle plusvalenze alle posizioni individuali, come invece richiesto dalla precedente sentenza rescindente. Inoltre ha ribadito che, trattandosi di domanda di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare il fondamento della propria pretesa, anche quanto alla quantificazione della somma rimborsabile. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per censurare il mancato rispetto del principio di diritto e dei limiti del giudizio di rinvio
richiamato per sostenere l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità processuale
l’onere di provare il credito da rimborso grava sul contribuente che agisce in giudizio
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a)
prevede la tassazione separata per la parte della prestazione non qualificabile come rendimento netto del fondo
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17
concorre a disciplinare la tassazione separata della prestazione pensionistica integrativa
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
prevede l’aliquota del 12,50% applicabile al solo rendimento netto del capitale accantonato
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato come discrimine temporale per l’iscrizione al fondo e il regime fiscale applicabile
richiamato in relazione alla proposta del relatore e al contraddittorio in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve compiere gli accertamenti di fatto specificamente richiesti dalla sentenza rescindente.
- In materia di prestazioni in capitale da fondi previdenziali integrativi, il regime agevolato del 12,50% si applica solo alla quota che costituisce effettivo rendimento netto del capitale accantonato, non all’intera somma erogata.
- Per ottenere il rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso, il contribuente, quale attore in senso sostanziale, deve provare sia l’esistenza sia l’ammontare del credito, dimostrando quale parte della prestazione sia effettivamente riferibile a rendimenti di gestione del fondo.
- Non è sufficiente, ai fini probatori, un mero richiamo a conteggi o certificazioni prive di specificazione dei criteri di calcolo e dell’effettivo impiego del capitale sul mercato.
- La tassazione separata resta il regime ordinario per la parte della prestazione che non risulti qualificabile come rendimento netto di gestione del fondo.
- Il giudice di merito deve ricostruire il meccanismo di funzionamento del fondo, l’effettivo investimento delle somme e l’assegnazione delle plusvalenze alle posizioni individuali prima di applicare l’aliquota ridotta.
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