Cassazione Civile, Ordinanza n. 22999/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio contestava: l'omessa contabilizzazione di rimanenze finali tra i componenti positivi di reddito; l'indebita deduzione di costi ai fini IRES, IRAP e IVA; e ulteriori rilievi connessi a specifici cantieri e a fatture ritenute non deducibili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società e respinto quello dell'Ufficio, confermando in sostanza l'annullamento di alcuni rilievi, salvo dichiarare non dovuta l'IVA relativa a una fattura. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o insufficiente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, nella parte relativa al recupero di reddito non dichiarato per il cantiere "ex Feltrinelli"; 2) violazione dell'art. 93 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR condiviso conclusioni tratte in sede penale circa l'assenza di evasione, senza considerare la disciplina fiscale delle rimanenze e dell'imputazione temporale dei componenti di reddito; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio relativi all'indeducibilità di vari costi e alla mancanza dei prospetti richiesti dall'art. 93 TUIR; 4) violazione degli artt. 93 e 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che i pagamenti qualificati come acconti o anticipazioni non potevano essere dedotti come costi né incidere sul reddito, perché costituivano mere movimentazioni finanziarie fino all'ultimazione della prestazione. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, assumendo l'inutilizzabilità nel processo tributario delle informazioni assunte dai verificatori presso dipendenti tecnici, nonché l'erroneità del giudizio di attendibilità dei "riepiloghi" di produzione e costi, alla luce di una consulenza tecnica disposta in sede penale.
La decisione
La Corte ha accolto il solo terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia/mancata valutazione dei motivi di appello dell'Ufficio in ordine alla deduzione di costi non riconoscibili; ha dichiarato assorbito il quarto motivo; ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per difetto di specificità, poiché non erano state adeguatamente indicate e raffrontate le affermazioni di diritto della sentenza impugnata con le norme asseritamente violate. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La sentenza impugnata deve essere sorretta da motivazione non contraddittoria e idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; la sua omissione o insufficienza, nei limiti dedotti, è denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione invocato per la nullità della sentenza o del procedimento derivante da vizi motivazionali/processuali.
art. 93 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Disciplina la corretta imputazione temporale delle rimanenze e degli elementi di reddito d'impresa; la Corte rileva che la sua violazione, come dedotta, non era stata specificamente illustrata nei termini richiesti.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta fondata perché la CTR aveva omesso di esaminare specifici motivi di appello dell'Ufficio.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dall'Agenzia per sostenere che acconti e anticipazioni non possono concorrere alla formazione del reddito come costi deducibili prima dell'effettiva prestazione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
È invocato dalla contribuente per sostenere l'inutilizzabilità, nel processo tributario, di dichiarazioni rese in verifica; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili e il raffronto tra norma invocata e affermazioni della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta indicare la norma asseritamente violata: occorre trascrivere o riassumere le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e confrontarle in modo puntuale con il precetto normativo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel processo tributario, la censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito non esamina motivi di appello specifici e decisivi, limitandosi a una decisione implicita non motivata.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito; non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito e sulla deducibilità dei costi richiedono un vaglio specifico del quadro fattuale e delle norme applicabili; l'eventuale riferimento a valutazioni svolte in sede penale non esime il giudice tributario dall'esaminare i motivi fiscali dedotti.
- L'inammissibilità per difetto di specificità colpisce anche il ricorso incidentale quando le doglianze non vengono correlate in modo intelligibile alle statuizioni della sentenza impugnata.
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