Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2003: uno nei confronti della società in nome collettivo cessata, con disconoscimento di costi contabilizzati e recupero a tassazione del maggior reddito, e gli altri nei confronti dei soci, per imputazione per trasparenza del maggior reddito di partecipazione. La CTR aveva rigettato gli appelli confermando la legittimità della pretesa erariale, fondata su elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti, sulla inattendibilità delle scritture contabili distrutte e non ripristinate, e su un accertamento di movimenti fittizi anche tramite Agecontrol, che avrebbe evidenziato operazioni poste in essere per ottenere fraudolentemente contributi comunitari sull'olio d'oliva. Con i ricorsi per cassazione i contribuenti deducevano: violazione del litisconsorzio necessario e del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la causa, inscindibile, avrebbe imposto la riunione e la declaratoria di nullità dei giudizi di merito; violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente, per mancata informativa sui diritti del verificato e per asserita lesione del contraddittorio in verifica e post-verifica; violazione dell'art. 12, comma 4, per mancata verbalizzazione di elementi rilevanti; omesso esame e omessa pronuncia sulla circostanza che, disconosciuti come fittizi gli acquisti, avrebbero dovuto essere considerati fittizi anche i successivi riacquisti/rivendite dell'olio, con conseguente illegittimità del metodo di determinazione del maggior reddito.
La decisione
La Corte ha riunito i quattro ricorsi per connessione e li ha tutti rigettati. Ha escluso la nullità per violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che i giudizi erano stati autonomamente e contemporaneamente instaurati e decisi in modo sostanzialmente identico, sicché la riunione in cassazione aveva già ricomposto l'unitarietà della causa senza sacrificio del contraddittorio. Ha poi ritenuto infondati i motivi relativi alle garanzie dello Statuto del contribuente: la doglianza sul contraddittorio era generica e comunque, secondo la giurisprudenza richiamata, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta invalidità se non si dimostra che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso; la mancata informativa ex art. 12, comma 2, non è assistita da sanzione espressa. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull'art. 12, comma 4, perché la censura riguardava in realtà la pretesa impossibilità di difendersi per carenza di informazioni, non già la mancata verbalizzazione delle osservazioni del contribuente. Infine ha dichiarato inammissibili i motivi finali, perché la doglianza sulla fittizietà delle rivendite introduceva una questione di diritto e non un fatto storico omesso, e perché non era chiarito se e come tale specifica questione fosse stata effettivamente devoluta in appello. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
litisconsorzio necessario nel processo tributario
Non è necessario dichiarare la nullità del giudizio se, in presenza di cause separatamente decise ma inscindibili, la Cassazione riunisce i ricorsi e ricompone l'unitarietà della causa senza sacrificare il contraddittorio effettivo.
Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 14, ma non è oggetto di autonoma affermazione decisoria nel testo.
Richiamato a fondamento della doglianza sul contraddittorio, ma la censura è respinta come infondata.
art. 111, comma 2, Cost.
Il principio di ragionevole durata giustifica la riunione in Cassazione e l'evitare nullità inutili quando il contraddittorio è comunque salvaguardato.
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata informativa sui diritti del contribuente in sede di verifica non determina, in assenza di specifica previsione sanzionatoria, l'invalidità dell'accertamento.
art. 12, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
La norma impone la verbalizzazione delle osservazioni del contribuente, non la verbalizzazione di ogni possibile elemento di fatto; la censura va valutata per ciò che effettivamente deduce.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle garanzie difensive, ma la Corte non ravvisa violazioni invalidanti.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità della verifica, senza accoglimento della censura.
La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando la questione non risulta correttamente e specificamente devoluta al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale per le censure di violazione di legge, ma le doglianze vengono respinte o ritenute non pertinenti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia o violazione del contraddittorio è esclusa o non configurata nei termini dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni giuridiche; perciò le censure sulla fittizietà delle rivendite sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti non impone automaticamente la cassazione con rinvio se i giudizi sono stati proposti separatamente ma contemporaneamente, decisi in modo sostanzialmente identico e poi riuniti in Cassazione, perché la riunione soddisfa l'esigenza del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.
- La violazione del diritto al contraddittorio in sede di verifica fiscale non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto impositivo: occorre allegare e dimostrare che, in assenza dell'irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.
- La mancata comunicazione al contribuente delle informazioni previste dall'art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente non comporta invalidità dell'accertamento quando la legge non collega espressamente a tale omissione una sanzione.
- L'art. 12, comma 4, dello Statuto del contribuente impone che nel processo verbale siano riportate le osservazioni e i rilievi del contribuente, ma non può essere invocato per censurare, in via surrettizia, la mancata verbalizzazione di circostanze diverse o la pretesa insufficienza delle informazioni di base per difendersi.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare questioni di diritto, valutazioni o argomentazioni non accolte dal giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata specificamente proposta nel grado precedente e in termini corrispondenti a quelli riproposti in cassazione; in difetto, la censura è inammissibile.
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