Cassazione Civile, Ordinanza n. 06690/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento recante diverse cartelle esattoriali, deducendosi l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti tributari. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria indicata dall'agente della riscossione come atto interruttivo della prescrizione. In appello l'agente della riscossione ha chiesto la riforma parziale della sentenza, sostenendo che la documentazione prodotta provava la regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e quindi l'interruzione della prescrizione quanto ad alcune cartelle. La contribuente si è costituita resistendo e ha riproposto la domanda di estensione del giudicato formatosi in un diverso giudizio definito nei confronti del coniuge, coobbligato in solido per altra dichiarazione congiunta. In cassazione l'agente della riscossione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2948 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della notifica dell'atto interruttivo. La contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando il mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato formatosi nel giudizio definito nei confronti del marito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'agente della riscossione: dalla documentazione richiamata in ricorso emergeva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria era riferibile proprio alle cartelle indicate nell'intimazione e risultava regolarmente notificata in mani proprie alla contribuente, con conseguente idoneità interruttiva della prescrizione. È stato invece ritenuto infondato il ricorso incidentale, perché il giudicato invocato dalla contribuente riguardava pretese tributarie diverse da quelle oggetto del presente giudizio e, inoltre, il precedente giudizio si era definito con inammissibilità dell'appello per ragioni processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale base del motivo di ricorso per denunciare un vizio processuale nella valutazione della prova da parte del giudice di merito.
Richiamato per sostenere che il giudice di appello avrebbe indicato in sentenza un dato probatorio non conforme agli atti di causa.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali compiuta dalla CTR.
Richiamato per affermare la regolarità della notifica degli atti della riscossione, valorizzando la documentazione prodotta.
Richiamato in relazione alla prescrizione dei crediti tributari e alla sua interruzione per effetto della notificazione dell'atto interruttivo.
art. 32 d.P.R. 546/1992
Richiamato dalla contribuente per depositare memoria contenente la richiesta di estensione del giudicato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In materia di riscossione, la prova della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione può essere desunta dalla corrispondenza tra il numero indicato nella comunicazione, il prospetto delle cartelle richiamate e l'avviso di ricevimento, quando dalla documentazione emerga con chiarezza la riferibilità dell'atto alle cartelle oggetto della pretesa.
- La notificazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria, se regolarmente provata e riferibile alle cartelle contestate, è idonea a interrompere il decorso della prescrizione dei crediti tributari.
- L'estensione del giudicato favorevole formatosi in un diverso giudizio tra l'amministrazione e un coobbligato solidale non opera quando il precedente giudizio riguardi pretese tributarie diverse da quelle dedotte nel nuovo processo oppure si sia definito per una ragione processuale e non per una decisione di merito sulla medesima obbligazione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione della prova documentale è scrutinabile nei limiti del vizio processuale dedotto, ma resta decisiva la verifica della concreta riferibilità degli atti prodotti al rapporto controverso.
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