Cassazione Civile, Ordinanza n. 28145/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011, emesso sul presupposto dell'applicazione della disciplina delle società non operative. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi e degli altri parametri fosse giustificato dal costo e dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà sociale, concesso in locazione alla società controllante e destinato a centro di riabilitazione sanitaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992; il secondo per violazione dell'art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i lavori di ristrutturazione non erano stati correttamente valorizzati come causa oggettiva impeditiva del conseguimento dei ricavi, anche perché non sarebbe stato verificato se essi riguardassero l'intero complesso immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione apparente: la CTR aveva comunque esposto, in modo sufficiente, le ragioni dell'accoglimento dell'appello, ossia la concessione in locazione dell'immobile alla controllante e la necessità dei lavori di ristrutturazione per l'avvio dell'attività sanitaria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che nella disciplina delle società di comodo il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione iuris tantum di inoperatività, superabile dal contribuente con prova contraria dell'esistenza di oggettive situazioni impeditive; nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto assolto tale onere probatorio. La censura dell'Agenzia, formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione, anche per effetto della doppia conforme. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 23 dicembre 1994, n. 724
disciplina antielusiva delle società non operative; il mancato superamento del test di operatività genera una presunzione iuris tantum superabile con prova contraria di oggettive situazioni impeditive
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente per superare la presunzione di inoperatività
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per la dedotta violazione/falsa applicazione di legge
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per definire il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale meccanismo di disapplicazione delle disposizioni antielusive
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il controllo di legittimità sui vizi motivazionali
art. 200,00 euro per esborsi e 5.600,00 euro per compensi
liquidazione delle spese processuali in dispositivo
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, si ha motivazione apparente solo quando l'argomentazione, pur graficamente esistente, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- Nella disciplina delle società non operative, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione iuris tantum di inoperatività e di redditività minima presunta, che il contribuente può vincere solo dimostrando oggettive e specifiche situazioni, indipendenti dalla propria volontà, che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo.
- L'impossibilità di conseguire i ricavi minimi rilevanti ai fini della disciplina antielusiva va valutata in termini economici e in relazione alle concrete condizioni di mercato, non in senso assoluto.
- La prova contraria richiesta al contribuente non può risolversi in una mera allegazione, ma deve fornire una spiegazione oggettiva dell'anomalia reddituale idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare in denuncia di violazione di legge una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tali accertamenti sono sindacabili nei limiti del vizio motivazionale e, comunque, restano preclusi ove ricorra la doppia conforme.
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