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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10064/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato dopo una dichiarazione DOCFA presentata per fusione e ampliamento di una centrale elettrica classificata in categoria D/1. L'Ufficio ha rettificato al rialzo la rendita proposta dalla società. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato e congrua la rendita attribuita, applicando i criteri della stima diretta per opifici industriali privi di un mercato comparativo significativo. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso non indicasse gli immobili comparabili e non allegasse i prontuari di settore richiamati; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per omessa considerazione della perizia tecnica di parte che evidenziava errori di stima dell'Ufficio e dei coefficienti di abbattimento; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per mancata disposizione di una CTU sul valore dell'impianto, nonostante la complessità tecnica della stima.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di rettifica catastale conseguente a DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica degli stessi; inoltre, per opifici industriali come la centrale in esame, il richiamo a criteri comparativi ha rilievo limitato e i prontuari di settore, essendo di pubblica consultazione e a valori puntualmente specificati nell'atto, non necessitano di materiale allegazione. Ha respinto il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e, comunque, la perizia di parte non ha valore probatorio autonomamente decisivo; il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover esaminare espressamente ogni allegazione incompatibile con la soluzione adottata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la decisione di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non integra un diritto della parte. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    In materia di accertamento catastale conseguente a DOCFA, la motivazione è sufficiente se l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita quando non disattende gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente; occorre una motivazione più approfondita solo se vengono contestati elementi di fatto diversi da quelli dichiarati.

  • art. 10 R.D.L. 652/1939 conv. in L. 1249/1939

    Richiamato quale base normativa dei criteri di stima diretta delle unità immobiliari speciali e degli opifici industriali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi, ma la Corte rileva che alcune censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato dal giudice che selezioni le prove ritenute attendibili e non confuti espressamente ogni allegazione di parte incompatibile con la decisione; il travisamento della prova è censurabile solo nei rigorosi presupposti del relativo vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il terzo motivo; la Corte lo considera non idoneo a fondare la censura sulla mancata CTU, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice e non un diritto della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, se l'Ufficio non modifica gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma ne effettua una diversa valutazione tecnica, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Quando l'immobile è un opificio o una struttura industriale priva di un effettivo mercato comparativo, la motivazione dell'accertamento può fondarsi sui parametri estimativi e sui singoli componenti dell'impianto, senza necessità di una puntuale comparazione con immobili similari.
  • I prontuari o prezzari di settore, se di pubblica consultazione e richiamati solo come base estimativa, non devono necessariamente essere allegati all'avviso quando l'atto indichi comunque i valori attribuiti alle singole componenti.
  • La perizia di parte è una mera allegazione difensiva e non impone al giudice di merito una confutazione espressa se la decisione si fonda su elementi probatori diversi e logicamente incompatibili con essa.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo se l'errore riguarda il contenuto oggettivo della prova, è decisivo e conduce con certezza a una decisione diversa; non basta contestare la valutazione delle prove.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova richiesto dalla parte, ma uno strumento di ausilio valutativo rimesso alla discrezionalità del giudice, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale o motivazionale tipico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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