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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20424/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali pari a euro 1.820,49. Il condòmino proponeva opposizione sostenendo che il credito fosse insussistente perché la delibera assembleare che aveva approvato il bilancio consuntivo aprile 2012-dicembre 2015 e il bilancio preventivo 2015 era nulla. In primo grado l’opposizione veniva respinta; in appello il rigetto veniva confermato, ritenendosi che il vizio dedotto riguardasse in realtà l’irregolare convocazione dell’assemblea, cioè un profilo di annullabilità soggetto alla decadenza di cui all’art. 1137 c.c., non una nullità deducibile in ogni tempo. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la delibera avesse approvato tabelle millesimali in contrasto logico con il precedente conferimento dell’incarico tecnico e quindi fosse nulla per impossibilità dell’oggetto; con il secondo deduceva nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per asserita contraddittorietà, perché il giudice d’appello avrebbe prima escluso il sindacato sulla delibera in opposizione a decreto ingiuntivo e poi evocato la necessità di prospettare un vizio di nullità. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per doppia conforme e difetto di specificità, mancando l’indicazione delle ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito e la trascrizione degli atti rilevanti; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, in materia condominiale, la regola è l’annullabilità delle delibere e la nullità ha carattere residuale, limitato a ipotesi tipiche, tra cui l’impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico o il difetto assoluto di attribuzioni. Nel caso concreto la censura riguardava un vizio di annullabilità, poiché la doglianza in fatto atteneva alla regolare convocazione dell’assemblea, e dunque non poteva essere proposta utilmente come mera eccezione in opposizione oltre il termine di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la presenza di doppia conforme e per la mancata specificità della censura; ha respinto il secondo motivo perché la delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo era, al più, affetta da annullabilità e non da nullità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, non sono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà è infondata quando la motivazione si coordina con i principi sulla impugnazione delle delibere condominiali e sulla distinzione tra nullità e annullabilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi d’appello introdotti nei termini previsti dalla norma.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012 per l’applicazione della disciplina della doppia conforme.

  • art. 1137 c.c.

    In materia di condominio, l’azione di annullamento delle deliberazioni assembleari costituisce la regola generale; il vizio di annullabilità è soggetto a decadenza e non può essere fatto valere oltre il termine previsto.

  • art. 1135, nn. 2) e 3), c.c.

    Le attribuzioni assembleari indicate delimitano la competenza dell’assemblea; l’assenza di attribuzione può integrare nullità, mentre le delibere adottate nell’esercizio di tali attribuzioni restano, di regola, annullabili se viziate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione e, quando necessario, trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle due pronunce.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, il giudice può conoscere della nullità della delibera, mentre l’annullabilità deve essere fatta valere con apposita domanda di annullamento proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c.; non è sufficiente una mera eccezione.
  • La nullità delle deliberazioni condominiali ha carattere residuale e ricorre solo in ipotesi tipiche, come la mancanza degli elementi essenziali, l’impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico, il difetto assoluto di attribuzioni o il contenuto illecito.
  • Le delibere assembleari che incidono sui criteri generali di ripartizione delle spese al di fuori delle attribuzioni dell’assemblea possono essere nulle; quelle che applicano in concreto criteri di riparto, pur se illegittime, sono normalmente annullabili.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, con gli oneri di specificità richiesti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàGiudicatoOnere della prova

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