Cassazione Civile, Ordinanza n. 06660/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente pubblico per due episodi di alterazione delle attestazioni di presenza in servizio, ritenuti fraudolenti dall'amministrazione. Nel parallelo procedimento penale il lavoratore era stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste". In appello la sanzione è stata confermata: la Corte territoriale ha ritenuto che l'autonomia del procedimento disciplinare non imponesse di recepire l'esito assolutorio penale, ha valorizzato le annotazioni di polizia giudiziaria e ha reputato provati gli addebiti, considerando irrilevante che il dipendente prestasse spesso servizio fuori sede e che la contestazione disciplinare fosse più ampia dei due episodi specificamente posti a base del licenziamento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 55-quater d.lgs. 165/2001 e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.: ha sostenuto che la Corte d'appello avesse omesso di considerare la motivazione della sentenza penale di assoluzione, che gli elementi fraudolenti richiesti dalla norma non risultassero provati e che il giudice civile non potesse discostarsi dalle valutazioni probatorie già compiute in sede penale, pena un'errata distribuzione dell'onere della prova e una decisione fondata su fatti estranei all'atto di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva effettivamente fondato la decisione su elementi probatori tratti dalle annotazioni di polizia giudiziaria e aveva compiuto un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità; non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché i fatti erano stati considerati provati, né dell'art. 112 c.p.c. perché il richiamo ad altri episodi era solo un argomento accessorio e non il fondamento della decisione. Sul piano giuridico la Corte ha affermato che, quando la P.A. non sospenda il procedimento disciplinare in attesa del penale, il giudice civile può autonomamente valutare gli elementi istruttori provenienti dal procedimento o processo penale e non è vincolato dalla loro valutazione compiuta dal giudice penale; solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione produce gli effetti di cui all'art. 653, comma 1, c.p.p., anche tramite la possibile riapertura del procedimento disciplinare prevista dall'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. 165/2001.
Norme richiamate
art. 55-quater d.lgs. 165/2001
rileva per la fattispecie disciplinare delle attestazioni fraudolente della presenza in servizio; la Corte non nega la norma ma afferma che, nel caso concreto, gli addebiti sono stati ritenuti provati
se il procedimento disciplinare non è sospeso e interviene poi una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, l'interessato può chiedere la riapertura del procedimento disciplinare entro sei mesi dall'irrevocabilità
vincola il giudice solo in presenza di sentenza penale irrevocabile di assoluzione; prima del giudicato penale non opera un vincolo sulla decisione civile o disciplinare
non è violato se il giudice di merito si limita a richiamare fatti ulteriori come elementi di contorno, senza fondare su di essi la decisione
richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude vizi decisori perché il giudice ha valutato prove ritualmente acquisite
richiamato dal ricorrente, ma la Corte reputa che l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non sia censurabile nei limiti dedotti
non è violato quando il giudice ritiene positivamente provati gli addebiti; la norma riguarda la regola di riparto dell'onere probatorio e non il merito della valutazione delle prove
norma evocata per la deduzione della violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio civile di impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata dalla P.A., la sentenza penale di assoluzione non irrevocabile non vincola il giudice civile, che può autonomamente valutare gli elementi probatori acquisiti nel procedimento o processo penale e pervenire a una diversa conclusione.
- Solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione produce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.p.; in tal caso, se il procedimento disciplinare è stato definito senza sospensione, opera il meccanismo di riapertura previsto dall'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. 165/2001.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice applica erroneamente la regola di riparto dell'onere della prova; non ricorre se il giudice di merito ritiene semplicemente provati gli addebiti sulla base delle risultanze istruttorie.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. il riferimento ad ulteriori circostanze non poste a fondamento decisivo della pronuncia, quando esse siano richiamate soltanto in via accessoria o descrittiva.
- Nel processo civile possono essere utilizzati elementi probatori provenienti dal procedimento penale, ma il loro apprezzamento resta libero per il giudice civile, salvi i limiti di inutilizzabilità previsti dalla legge o derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
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