Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2012 e a IVA per l'anno 2013, emersi nell'ambito di una verifica fiscale che aveva fatto emergere indizi di rapporti con imprese cartiere e di sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione. La società aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente. I giudici di merito avevano accolto il ricorso. In cassazione l'Amministrazione finanziaria articolava due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000: con il primo sosteneva che il termine dilatorio non fosse dovuto perché si trattava di accertamento "a tavolino"; con il secondo censurava la ritenuta illegittimità degli avvisi per mancato contraddittorio, richiamando per l'IVA la necessità della prova di resistenza. Prima della decisione nel merito, però, la società depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 l. n. 130/2022 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo la quietanza di pagamento; l'Agenzia non comunicava diniego né chiedeva la trattazione del giudizio nel termine di legge.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato che la società contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 5 l. n. 130/2022, con conseguente cessazione della materia del contendere. Poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva comunicato diniego alla definizione né chiesto la prosecuzione del giudizio nel termine previsto, il processo è stato dichiarato estinto. La Corte ha altresì affermato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. n. 130/2022.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati formalmente incardinati come censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma non sono stati esaminati per sopravvenuta definizione agevolata della controversia.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
È la norma invocata dall'Agenzia per negare la necessità del termine dilatorio e del contraddittorio endoprocedimentale in un accertamento ritenuto a tavolino; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
La definizione agevolata della controversia, con pagamento delle somme dovute e mancato diniego dell'Agenzia nel termine previsto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 5, commi 11 e 12, L. n. 130/2022
Se l'Amministrazione non comunica diniego alla definizione entro sessanta giorni né chiede la trattazione del giudizio, la controversia deve considerarsi definita ai fini dell'estinzione.
art. 5, comma 5, L. n. 130/2022
Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la pronuncia è di estinzione del giudizio, non di rigetto o inammissibilità del ricorso, e la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego dell'Ufficio nel termine di legge, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del processo per adesione a una disciplina condonistica o di definizione agevolata, la Corte non deve esaminare nel merito i motivi di ricorso originariamente proposti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la previsione normativa riguarda solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
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