Cassazione Civile, Ordinanza n. 07368/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva stipulato con una società di leasing quattro contratti di leasing, poi risolti per inadempimento dell’utilizzatrice prima della dichiarazione di fallimento. Dopo la risoluzione, la concedente aveva ottenuto in altro giudizio la rivendica dei beni oggetto dei contratti, ma i beni non erano stati materialmente restituiti. Il fallimento dell’utilizzatrice agiva allora contro la concedente chiedendo, in via principale, la restituzione dei canoni riscossi ai sensi dell’art. 1526 c.c.; in subordine il risarcimento del danno per la mancata vendita o allocazione dei beni; in ulteriore subordine l’indebito arricchimento, sostenendo anche che le clausole contrattuali che contrastavano con l’art. 1526 c.c. dovessero essere disapplicate per la natura traslativa del leasing. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione rilevando che la restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c. presuppone la riconsegna del bene, riconsegna che nella specie mancava; che un’eventuale offerta non formale del bene avrebbe potuto semmai escludere la mora del debitore ma non liberare dall’obbligo restitutorio senza la procedura di mora del creditore; e che il bene immobile era stato occupato da un terzo in forza di un affitto di azienda concluso dall’utilizzatrice in bonis. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva: (i) omesso esame e violazione delle regole sul giudicato esterno, perché un precedente provvedimento fallimentare, confermato dalla Cassazione, avrebbe già accertato l’applicabilità dell’art. 1526 c.c.; (ii) omessa pronuncia o motivazione apparente sul medesimo tema; (iii) violazione del giudicato interno e dell’art. 2909 c.c.; (iv) violazione dell’art. 1526 c.c., dell’art. 1591 c.c. e delle norme sulla mora del creditore, sostenendo che la mancata riconsegna non potesse impedire la domanda di restituzione dei canoni e che la concedente avesse rifiutato la restituzione; (v) nullità della sentenza per motivazione apparente anche sulle domande subordinate; (vi) violazione del giudicato interno in relazione all’ulteriore affermazione della Corte d’appello circa il subentro del terzo affittuario nei rapporti contrattuali. La Cassazione ha ritenuto decisivo il profilo della mancata restituzione dei beni: nel leasing traslativo, la restituzione del bene da parte dell’utilizzatore inadempiente è un presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 1526 c.c. e per la determinazione dell’equo compenso; la sola offerta non formale può escludere la mora del debitore, ma non sostituisce la riconsegna né libera dall’obbligo restitutorio; il giudicato esterno richiamato non era idoneo a fondare, da solo, il diritto alla restituzione dei canoni, perché l’applicabilità astratta dell’art. 1526 c.c. va letta integralmente e presuppone comunque la restituzione del bene. Le ulteriori censure sul giudicato e sulla motivazione sono state ritenute irrilevanti o infondate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del fallimento alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Milano, ritenendo che le domande di restituzione dei canoni, di risarcimento del danno e di indebito arricchimento fossero tutte infondate perché condizionate alla mancata riconsegna dei beni da parte dell’utilizzatore, mancata riconsegna che costituiva un ostacolo decisivo all’applicazione concreta dell’art. 1526 c.c. e alla quantificazione dell’equo compenso. Ha inoltre escluso che il giudicato formatosi sul rigetto dell’insinuazione al passivo della concedente potesse valere come accertamento autonomamente idoneo a fondare il diritto del fallimento alla restituzione dei canoni. Il fallimento ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo, la disciplina analogica della vendita con riserva di proprietà si applica alla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore; la restituzione dei canoni presuppone la restituzione del bene, salva la detrazione dell’equo compenso e l’eventuale risarcimento del danno.
L’obbligazione di corrispondere un’indennità per il ritardo nella restituzione presuppone la mora del debitore; nella specie la Corte ha escluso che la sola offerta non formale fosse sufficiente a liberare dall’obbligo restitutorio.
La liberazione del debitore dall’obbligazione restitutoria richiede la complessa procedura di costituzione in mora del creditore, non bastando una mera disponibilità alla consegna.
Per la consegna di immobili, la costituzione in mora del creditore deve seguire le forme previste dalla disciplina specifica.
Richiamato per distinguere il leasing di godimento, in cui la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, dal leasing traslativo.
Norma richiamata dal ricorrente nel solo corredo del motivo di violazione di legge; non emerge una specifica applicazione autonoma nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla Corte d’appello in relazione alla tesi del subentro del terzo affittuario nei rapporti contrattuali; la Cassazione ha ritenuto tale profilo non decisivo.
Il giudicato esterno vincola il giudice solo nei limiti dell’accertamento effettivamente compiuto; qui il precedente giudicato non eliminava il presupposto della restituzione del bene.
Richiamato per il tema del giudicato interno; la Cassazione ha ritenuto la censura irrilevante o inammissibile perché la decisione d’appello si fondava comunque sulla mancata restituzione.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul giudicato interno; non è emersa una violazione decisiva.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che la motivazione d’appello avesse comunque affrontato i punti decisivi della domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
Richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e coerente.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte ha escluso che ricorressero vizi comportanti nullità.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità; non è stata ravvisata alcuna nullità rilevante.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul perimetro del sindacato di legittimità invocate nei vari motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze.
art. 96, ultimo comma, l. fall.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul giudicato; non è stato applicato in modo autonomo nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, commi 136-140, L. 124/2017
La riforma del leasing non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione del bene è un presupposto indispensabile per attivare la disciplina dell’art. 1526 c.c. e per pretendere la restituzione dei canoni, al netto dell’equo compenso dovuto al concedente.
- La sola offerta non formale di restituzione del bene può, al più, escludere la mora del debitore, ma non sostituisce la riconsegna né libera l’utilizzatore dall’obbligazione restitutoria; per la liberazione occorre la procedura di mora del creditore.
- L’applicabilità astratta dell’art. 1526 c.c. non basta, da sola, a fondare il diritto alla restituzione dei canoni: la norma va letta unitariamente, considerando anche il necessario riequilibrio tra restituzione del bene, equo compenso e, se del caso, risarcimento del danno.
- Il giudicato esterno è rilevante solo nei limiti dell’accertamento effettivamente compiuto; se esso non riguarda in modo decisivo il presupposto della riconsegna del bene, non può essere usato per ottenere la restituzione dei canoni.
- Le domande subordinate di risarcimento del danno o di indebito arricchimento, quando siano costruite sul mancato svolgimento fisiologico della sequenza restitutoria prevista per il leasing traslativo, restano infondate se manca la restituzione del bene da parte dell’utilizzatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07328/2023 del 14/03/2023
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07329/2023 del 14/03/2023
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07331/2023 del 14/03/2023
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07332/2023 del 14/03/2023
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07333/2023 del 14/03/2023
- ordinanza_civile · 14 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07334/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →