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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo relativo a diciotto cartelle per tributi (Ires, Iva e Irap) riferiti ad anni precedenti. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo l’illegittimità del preavviso per intempestività/invalidità della notificazione delle cartelle presupposte, in particolare per asserita violazione delle regole di notificazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo nulle le notifiche per violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973. In appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo corretto il procedimento notificatorio, applicabile la disciplina dell’irreperibilità relativa con ricorso all’art. 140 c.p.c. e alle forme semplificate dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la situazione come irreperibilità assoluta senza verificare le ricerche necessarie del messo notificatore; aggiungeva che la società non avrebbe mai trasferito la sede legale, come emergerebbe da visura camerale, e che quindi non ricorrevano i presupposti per la notificazione eseguita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché la questione delle ricerche del messo notificatore e della distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa non era stata adeguatamente e specificamente dedotta nei giudizi di merito con il necessario grado di autosufficienza; il ricorso, inoltre, sollecitava un nuovo accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che la pretesa mancata variazione della sede sociale, risultante da visura camerale non specificamente riportata né prodotta, non era sufficiente a smentire l’irreperibilità in fatto accertata nelle relate. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e, trattandosi di rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione alle persone giuridiche; la Corte non nega in astratto la rilevanza, ma rileva che la censura non è stata dedotta in modo autosufficiente e specifico rispetto ai fatti di causa.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la norma ritenuta applicabile dalla CTR alle notifiche delle cartelle; la Corte afferma che il ricorso non dimostra in modo specifico l’erroneità della sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla notificazione delle cartelle di pagamento e sui suoi raccordi con le norme del codice di procedura civile.

  • art. 140 c.p.c.

    Considerato dalla CTR come forma applicabile in caso di irreperibilità relativa; la Corte non censura tale impostazione in astratto, ma rileva che il ricorso non attacca correttamente l’accertamento di fatto presupposto.

  • art. 143 c.p.c.

    Menionato nella ricostruzione della CTR, che esclude la sua applicazione nel caso di irreperibilità relativa.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato nella prospettazione del ricorso e nella ricostruzione del thema decidendum dei gradi di merito, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 139 c.p.c.

    Citato nel complesso della disciplina della notificazione; il ricorso non dimostra la sua violazione in modo autosufficiente.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione normativa della CTR; non risulta decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che investe la ritualità della notificazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e quali fatti risultino dagli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa incide sulla disciplina notificatoria applicabile; tuttavia, per contestare l’operato del notificante non basta un’affermazione astratta o un richiamo generico a documenti, occorrendo allegare specificamente le circostanze di fatto e la loro rilevanza processuale.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: non è consentito rivalutare le risultanze fattuali, come le relate di notificazione o la documentazione camerale, se la censura richiede un diverso apprezzamento del fatto.
  • La mancata variazione formale della sede legale non è, di per sé, sufficiente a smentire l’irreperibilità in fatto risultante dalle attestazioni del notificante, se tale accertamento non è validamente contestato con specifiche deduzioni e prove.
  • Quando il giudice di merito ritiene corretta la notificazione delle cartelle presupposte, la contestazione in cassazione deve colpire la concreta violazione delle regole di notificazione e non limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione della sequenza fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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