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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21811/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI emesso da un comune per le annualità 2006-2013 nei confronti del proprietario di centrali idroelettriche. L'atto era collegato a una procedura di variazione catastale attivata dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004: il comune aveva invitato la contribuente a regolarizzare il classamento catastale e la variazione era stata poi presentata solo nel 2014. La CTR aveva ritenuto che il comune non fosse decaduto dal potere di accertamento per le annualità 2006 e 2007, valorizzando il collegamento con la disciplina della variazione catastale e la decorrenza degli effetti fiscali di cui al comma 337. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell'art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004, sostenendo che il termine decadenziale quinquennale per notificare l'accertamento era comunque spirato per gli anni 2006 e 2007, poiché l'atto era stato notificato il 30.12.2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che il comma 337 dell'art. 1 L. n. 311/2004 regola solo la decorrenza degli effetti fiscali delle nuove rendite catastali, non anche il termine di decadenza del potere di accertamento ICI, che resta disciplinato dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Poiché l'avviso era stato notificato il 30.12.2014, il comune era decaduto dal potere di accertare l'ICI per le annualità 2006 e 2007. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione e per i recenti arresti di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene indicato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

    detta il termine decadenziale quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, applicabile anche all'ICI

  • art. 1, comma 163, L. n. 296/2006

    richiamato come parte della disciplina unitaria dei termini per i tributi locali, insieme al comma 161

  • art. 1, comma 171, L. n. 296/2006

    la disciplina del comma 161 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento

    disciplina il procedimento di richiesta comunale di aggiornamento catastale e di revisione del classamento

  • art. 1, comma 337, L. n. 311/2004

    Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale

    la deroga riguarda solo l'effetto fiscale delle nuove rendite, cioè la decorrenza dell'obbligazione tributaria, non il potere di accertamento né il termine di decadenza dell'ente impositore

  • art. 74 L. n. 342/2000

    richiamato come disciplina ordinaria derogata dal comma 337 quanto alla decorrenza degli effetti delle modifiche di rendita catastale

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    indicato come regolamento che disciplina la procedura DOCFA di aggiornamento catastale

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel testo del comma 161 per la contestazione/irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie

  • art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel testo del comma 161 per la contestazione/irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per l'accertamento dei tributi locali resta quello generale fissato dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e non può essere prorogato o eluso dal solo fatto che l'imposta sia calcolata sulla base di una successiva variazione catastale.
  • La disciplina dell'effetto fiscale delle rendite catastali attribuite a seguito della procedura di cui all'art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004 riguarda la decorrenza del tributo, non la decadenza dal potere di accertamento dell'ente locale.
  • Quando la pretesa tributaria deriva da omessa dichiarazione o mancata regolarizzazione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta, il termine di decadenza decorre secondo la regola generale dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
  • Non va confusa la data di aggiornamento del classamento catastale con il momento in cui si è verificata la discrasia tra situazione di fatto e classamento: solo quest'ultimo rileva per la decorrenza retroattiva degli effetti fiscali, ferma la decadenza quinquennale per l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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