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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito di una lunga vicenda amministrativa e processuale relativa a una concessione di derivazione d’acqua. Una società, che gestiva una centrale idroelettrica realizzata in esecuzione di una convenzione privata con il consorzio concessionario, ha impugnato il decreto dirigenziale che aveva assentito in via definitiva una variante in sanatoria della concessione a favore del consorzio, per l’invaso e l’utilizzo delle acque derivate da più torrenti per uso irriguo, idroelettrico e potabile. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha però ritenuto la società priva di legittimazione a contestare l’atto, richiamando un precedente giudicato che aveva già affermato la titolarità esclusiva della concessione in capo al consorzio e l’irrilevanza, nei confronti della pubblica amministrazione, dell’accordo privato tra le parti. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione di norme costituzionali e processuali, nonché della disciplina speciale sulle acque pubbliche, sostenendo che il giudicato non potesse operare perché esisteva una domanda di concessione presentata nel 1991 da una società originaria del gruppo, circostanza che a suo dire radicava una posizione qualificata e rendeva i procedimenti distinti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di giudicato e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che il TSAP avesse escluso la legittimazione e l’interesse ad agire benché la centrale idroelettrica fosse di proprietà della società ricorrente e che, secondo una precedente pronuncia di legittimità, la titolarità degli impianti andasse valutata in sede pubblicistica al momento del rilascio della concessione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile rispetto al medesimo oggetto e la società avrebbe potuto già nei precedenti giudizi dedurre il fatto posto a base della sua pretesa legittimazione; inoltre ha osservato che non risultava alcuna successione giuridica della ricorrente rispetto alla società che aveva presentato la domanda del 1991, sicché non poteva invocarne la posizione. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la questione della titolarità dell’impianto e dell’assenza di posizioni soggettive della società nei confronti della pubblica amministrazione era già stata decisa con le precedenti sentenze del TSAP, poi coperte da giudicato, e confermata nel successivo giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato che la società operava sulla base di un titolo privatistico e non di una autonoma concessione pubblica, con conseguente insussistenza della legittimazione ad impugnare il decreto amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 103 e 113 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale e sull’impugnabilità dell’atto amministrativo.

  • artt. 100 e 81 c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla legittimazione e all’interesse ad agire.

  • art. 35 c.p.a.

    È invocato come norma processuale sulla legittimazione/azione nel processo amministrativo, richiamata nel giudizio sulle acque.

  • art. 143 r.d. n. 1775/1933

    È richiamato quale norma speciale in tema di acque pubbliche e tutela giurisdizionale avverso gli atti concessori.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per sostenere la portata vincolante del giudicato esterno, che la Corte applica estensivamente al dedotto e deducibile.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in tema di cosa giudicata formale, quale presupposto dell’efficacia preclusiva delle precedenti decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno copre non solo le questioni effettivamente dedotte, ma anche quelle deducibili e i presupposti logico-giuridici necessari della decisione, purché riferiti al medesimo oggetto del processo.
  • Una parte non può invocare, per fondare la propria legittimazione ad agire, un titolo o una posizione giuridica riferibile a un diverso soggetto se non prova un effettivo fenomeno successorio nei rapporti giuridici rilevanti.
  • L’esistenza di un accordo privatistico che consenta a un soggetto di concorrere nella gestione di un bene o di un’attività non è sufficiente, di per sé, a radicare nei confronti della pubblica amministrazione una posizione soggettiva equivalente alla titolarità della concessione pubblica.
  • Quando una precedente sentenza abbia già accertato la titolarità esclusiva della concessione in capo a un soggetto e l’assenza di poteri del terzo nei confronti della p.a., la successiva impugnazione di un atto concessorio da parte del terzo è preclusa dal giudicato.
  • In sede di legittimità, la Corte può dichiarare infondate le censure che mirano a riaprire questioni già definite in via definitiva con precedenti pronunce passate in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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