Cassazione Civile, Ordinanza n. 12197/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Un gruppo di medici specialisti ambulatoriali, titolari di contratti individuali disciplinati dall'ACN, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione di risultato per il biennio 2015/2016, o comunque a somme incentivanti ex art. 39 ACN, assumendo che l'ASL avesse fissato obiettivi specifici con una delibera aziendale e che tali obiettivi fossero stati raggiunti. Il Tribunale aveva accolto solo per il 2015, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'ASL, aveva riformato la decisione ritenendo che mancassero i presupposti contrattuali: nessun accordo attuativo aziendale, nessuna formale costituzione e quantificazione del fondo premialità, nessuna verifica periodica concordata con le organizzazioni sindacali e nessuna corretta individuazione di obiettivi e indicatori. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte avrebbe da un lato negato la verifica degli obiettivi e dall'altro dato per raggiunto l'obiettivo con altra voce retributiva; (2) travisamento e violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata lettura della delibera aziendale; (3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nell'interpretazione dell'art. 39 ACN; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e richiamo all'art. 1359 c.c., sostenendo che, poiché le prestazioni erano state rese e la fissazione formale degli obiettivi dipendeva dall'ASL, dovesse ritenersi avverata la condizione per il pagamento dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che quota variabile ex art. 41 ACN e retribuzione di risultato ex art. 39 ACN sono istituti diversi: la prima attiene al trattamento economico di base, la seconda presuppone invece un previo accordo attuativo aziendale, la formale individuazione del fondo programmi e progetti e la successiva verifica dei risultati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava soltanto a una diversa lettura della delibera aziendale, senza denunciare correttamente una violazione dei canoni interpretativi, e perché la censura sull'art. 115 c.p.c. non riguardava una decisione su prove non introdotte dalle parti. Ha rigettato il terzo motivo affermando che l'art. 39 ACN richiede la fissazione concordata di obiettivi, indicatori e modalità di verifica, con successiva quantificazione delle risorse del fondo premialità, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'assenza di tali passaggi per l'anno 2015. Ha infine rigettato il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la delibera richiamata non dimostrava l'avvenuto espletamento della procedura contrattualmente prevista e, in mancanza dei necessari passaggi, era escluso un potere unilaterale di rideterminazione del compenso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per il diverso esito dei gradi di merito.
Norme richiamate
norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con ricorso di lavoro.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte esclude la sussistenza di una contraddittorietà rilevante.
la sua violazione non ricorre per la sola diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.
richiamato dai ricorrenti per l'interpretazione dell'ACN; la Corte non ravvisa violazione dei canoni ermeneutici.
richiamato dai ricorrenti per l'interpretazione sistematica dell'ACN; censura respinta.
richiamato dai ricorrenti; la Corte conferma il significato letterale e sistematico dell'art. 39 ACN.
richiamato dai ricorrenti; la Corte non accoglie l'interpretazione proposta.
richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che mancava la prova dei presupposti contrattuali del diritto azionato.
richiamato dai ricorrenti in tema di avveramento della condizione; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla mancata attivazione della procedura contrattuale.
indicato come base normativa del rapporto specialistico ambulatoriale e del rinvio agli accordi collettivi per la disciplina del compenso.
art. 41 ACN specialistica ambulatoriale
disciplina la quota oraria e la quota variabile del trattamento economico, distinta dalla retribuzione di risultato.
art. 39 ACN specialistica ambulatoriale
richiede accordo attuativo aziendale, fissazione di obiettivi e indicatori concordati, verifica periodica e determinazione del fondo premialità quale presupposto della retribuzione di risultato.
art. 3, comma 4 ACN specialistica ambulatoriale
attribuisce al livello regionale la definizione di obiettivi di salute, strumenti operativi e modalità di distribuzione della parte variabile del compenso, incluso quanto previsto dall'art. 39.
art. 123, comma 4 ACN specialistica ambulatoriale
richiamato nella motivazione della Corte territoriale per le trattative con le organizzazioni sindacali, quale base della procedura negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, secondo la prassi sulle condizioni processuali.
Massime di principio
- Per la retribuzione di risultato prevista da un accordo collettivo nel settore della specialistica ambulatoriale non basta l'astratta prestazione dell'attività: occorre un previo accordo attuativo aziendale che individui obiettivi, indicatori, modalità di verifica e risorse del fondo premialità.
- La quota variabile del trattamento economico e la retribuzione di risultato sono voci distinte: la prima può essere ricondotta al compenso di base e alla ponderazione qualitativa, mentre la seconda presuppone un autonomo procedimento negoziale e valutativo.
- Quando il contratto collettivo subordina il pagamento a verifiche periodiche e a indicatori predefiniti concordati con le organizzazioni sindacali, la mancata attivazione della procedura impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante.
- In sede di legittimità non è censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. la semplice preferenza data dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è ammissibile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte in causa o acquisite fuori dai poteri consentiti.
- Il giudice di cassazione non può sostituire la propria lettura della documentazione a quella del giudice di merito quando la censura mira solo a ottenere una diversa interpretazione del contenuto degli atti senza denunciare in modo corretto la violazione delle regole ermeneutiche.
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