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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di separazione personale tra coniugi, celebrati in matrimonio concordatario e in regime di separazione dei beni, con tre figli ormai maggiorenni ma non autosufficienti. Il tribunale aveva pronunciato la separazione con addebito alla moglie, negandole l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., e ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e le spese straordinarie. La moglie aveva appellato, ma la corte territoriale aveva confermato addebito e diniego dell'assegno. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con sei motivi, la violazione degli artt. 143 e 151, comma 2, c.c. per avere la corte valorizzato presunte infedeltà pregresse e successive senza considerare il loro asserito perdono, la crisi coniugale già maturata e la disponibilità alla separazione; ha inoltre contestato la ricostruzione dell'istituto dell'addebito, sostenendo che il venir meno dell'affectio coniugalis escludesse l'armoniosità del matrimonio; ha denunciato violazione dell'art. 244 c.p.c. per l'ammissione di capitoli di prova asseritamente generici; violazione dell'art. 2697 c.c. per insufficienza della prova dell'addebito; e travisamento della prova. Con il sesto motivo ha impugnato il diniego dell'assegno di mantenimento, sollecitando anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. per l'automatica perdita del diritto in caso di addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi perché diretti, sotto la veste di violazione di legge e di vizi di motivazione, a contestare la ricostruzione dei fatti e il peso attribuito alle prove, quindi a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto che la corte di merito avesse motivato in modo adeguato sulla rilevanza delle condotte violative dell'obbligo di fedeltà e sul nesso causale con la crisi coniugale, nonché sulla specificità dei capitoli di prova. Ha respinto anche il sesto motivo, giudicando infondata la censura contro il diniego dell'assegno di mantenimento al coniuge cui è addebitata la separazione e manifestamente infondata la questione di costituzionalità, richiamando il bilanciamento rimesso alla discrezionalità legislativa e la permanenza del soccorso alimentare per il coniuge bisognoso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 c.c.

    Richiamato per gli obblighi coniugali, in particolare il dovere di fedeltà la cui violazione può rilevare ai fini dell'addebito della separazione.

  • art. 151, comma 2, c.c.

    La Corte ribadisce che l'addebito richiede la prova del nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali e l'irreversibile crisi coniugale; la censura che mira a una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile in cassazione.

  • art. 156 c.c.

    Il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all'assegno di mantenimento; la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 244 c.p.c.

    La doglianza sulla prova testimoniale è respinta perché i capitoli, secondo la corte di merito, erano sufficientemente circostanziati; inoltre il motivo non riportava il contenuto dei capitoli con precisione sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta, in realtà, una contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge e critica alla ricostruzione del fatto, che non può tradursi in un riesame del merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52

    Usato per disporre l'omissione delle generalità in caso di diffusione dell'ordinanza.

  • artt. 147 c.c. e 337-ter c.c.

    Richiamati per il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: se la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta o il peso probatorio attribuito agli elementi istruttori, essa è inammissibile.
  • L'addebito della separazione presuppone che la violazione dei doveri coniugali sia causalmente efficiente rispetto alla crisi irreversibile del matrimonio; tuttavia l'accertamento di tale nesso causale è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e del peso delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • La dedotta genericità dei capitoli di prova testimoniale non può essere utilmente censurata se il ricorso non ne riproduce il contenuto in modo adeguato e specifico.
  • Il travisamento della prova, se consiste in un errore sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non integra di per sé un vizio di legittimità, potendo al più rilevare nei limiti propri della revocazione per errore di fatto o del vizio di motivazione, secondo la natura del fatto travisato.
  • La pronuncia di addebito comporta la perdita dell'assegno di mantenimento del coniuge responsabile; la disciplina non è di per sé incostituzionale, poiché il sistema conserva strumenti di solidarietà come gli alimenti per il coniuge bisognoso.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniProve
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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