Cassazione Penale, Sentenza n. 2513/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello lamentando: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per mancata considerazione di specifiche doglianze e per carenza logico-giuridica nella valutazione probatoria, in particolare contestando l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e socio Barbieri Davide (sulla cui deposizione si fonda gran parte dell'accertamento) e sostenendo che circostanze fattuali (es. una fattura del 20.5.2008) dimostrerebbero che la gestione della società fosse esclusivamente riconducibile a Barbieri; il ricorrente deduce anche che la sua supposta irreperibilità sarebbe infondata dato che è stato rintracciato a Surbo; (2) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata e insufficienza della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e inconferenti: la valutazione della credibilità di Barbieri si fonda non solo sulle sue dichiarazioni ma anche su altri elementi di fatto (es. le dichiarazioni rese sin da subito da Barbieri alla G.d.F. e al curatore circa l'asporto dei beni da parte di Zecca) e sulla mancata collaborazione del ricorrente (assenza alla convocazione del curatore); inoltre la presunta amministrazione esclusiva di Barbieri non è dimostrata dall'atto costitutivo e non può essere desunta solo dalla circostanza della fattura. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche e il bilanciamento con eventuali aggravanti sono valutazioni di merito, sindacabili in Cassazione solo se la motivazione di merito è illogica o contraddittoria; nel caso la motivazione è ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiede una motivazione adeguata e logica; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente a respingere le censure sull'attendibilità delle prove.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito dei motivi proponibili in Cassazione in relazione alla specifica disciplina del rito abbreviato; richiamato per definire i limiti del ricorso.
Regola le circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ricordato che il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è valutazione di merito e non facilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Riferimento alla disciplina delle società di persone e all'amministrazione sociale: l'amministrazione esclusiva di un socio deve risultare dall'atto costitutivo e non può essere genericamente assunta.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile (condanna alle spese); applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova devono indicare vizi motivazionali specifici e decisivi: contestazioni generiche di attendibilità sono inammissibili o infondate.
- Le dichiarazioni del coimputato vanno valutate nel loro contesto probatorio complessivo e possono essere confermate da elementi fattuali e comportamentali esterni; la mancanza di denuncia da parte del coimputato non determina automaticamente inattendibilità.
- Per le società di persone (S.n.c., etc.) l'amministrazione esclusiva di un socio deve essere provata dall'atto costitutivo; fatti occasionali (es. emissione di una fattura) non sono sufficienti a dimostrare da soli la gestione esclusiva.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con aggravanti è riservato al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per palese illogicità o insufficienza della motivazione.
- Chi propone ricorso deve curarne la precisione: ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende per responsabilità nell'impugnazione.
- Per contestare con successo la motivazione bisognerebbe indicare concretamente quali passaggi sono mancanti o illogici e dimostrare che tali carenze avrebbero potuto incidere sul risultato di merito.
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