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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09/09/2022, che aveva riformato la precedente condanna per estorsione aggravata riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. e dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. Il ricorso deduceva: (i) errata distinzione tra il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e la fattispecie ritenuta (art. 393 c.p.), con omissione di valutazione della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), e violazione dei principi di Sezioni Unite n. 29541/2020; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla ragione per cui gli imputati avrebbero agito esclusivamente come concorrenti-creditori, senza finalità ulteriori riconducibili ad agevolazione di un'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la circostanza contestata era l'utilizzo del metodo mafioso come modalità della condotta e non la finalità di agevolare l'associazione mafiosa; il metodo mafioso attiene alla maggiore carica intimidatoria della condotta e non implica automaticamente la presenza di una finalità ulteriore rispetto alla pretesa creditoria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sezioni Unite n. 29541/2020) secondo cui l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è collegata alle modalità e non alla struttura del delitto, e che l'uso del metodo in sé non basta a trasformare l'azione di riscossione di un credito in estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. L'omissione di espressa menzione dell'aggravante nella motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta irrilevante alla luce delle considerazioni svolte.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dei motivi di cassazione (lett. b e e). La Corte ha valutato i profili di violazione di legge e di omessa/contraddittoria motivazione e li ha ritenuti infondati.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione; la Corte ha ribadito che per configurare estorsione nella forma aggravata non è sufficiente l'uso del metodo mafioso, occorre che sussista una finalità ulteriore rispetto all'interesse del creditore (es. vantaggio per l'associazione).

  • art. 393 cod. pen.

    Norma alla quale la Corte territoriale ha riqualificato il fatto. La Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione quando manca dimostrazione della finalità ulteriore tipica dell'estorsione aggravata.

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso incide sulle modalità della condotta, attribuendo maggiore carica intimidatoria; essa non richiede necessariamente che l'agente abbia agito per finalità ulteriori a favore dell'associazione, salvo che dal quadro probatorio emerga invece tale finalità.

  • Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza richiamata: la formulazione normativa non esclude la compatibilità tra la circostanza aggravante del metodo mafioso e il reato di cui all'art. 393 c.p.; l'uso del metodo può essere valutato come elemento sintomatico del dolo di estorsione, ma non automaticamente decisivo.

  • Sez. 2 n. 32564 del 12/4/2023 (Bisogni)

    Richiamata per riaffermare che il metodo mafioso riguarda le modalità intimidatorie della condotta e la maggiore pericolosità dell'azione.

  • Sez. 2 n. 34786 del 31/5/2023 (Gabriele)

    Conferma che la circostanza aggravante si riferisce alle modalità evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, non alla struttura del reato.

  • Sez. 2 n. 5622 del 12/11/2021 (Rv. 282594-01)

    Giurisprudenza citata dal Procuratore Generale come supporto per la necessità di considerare la contestazione della circostanza aggravante; la Cassazione ha però ritenuto la censura non fondata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso attesta la modalità intimidatoria della condotta e non produce automaticamente, di per sé, la prova di una finalità ulteriore diretta a favorire un'associazione mafiosa.
  • Per qualificare un comportamento come estorsione aggravata per metodo mafioso occorre valutare non solo l'ostentazione di intimidazione, ma anche elementi idonei a dimostrare una finalità ulteriore (es. vantaggio o controllo a favore dell'associazione).
  • L'uso di modalità mafiose nella riscossione di un credito può rimanere nella sfera della normale azione di un concorrente-creditore se non emergono elementi che colleghino la condotta a finalità associative o di controllo territoriale.
  • Chi accusa deve documentare e motivare in modo specifico la sussistenza della finalità ulteriore e dei collegamenti organizzativi; la difesa deve invece sottolineare la natura creditizia dell'atto e l'assenza di prove di vantaggio per l'associazione.
  • L'assenza di esplicita menzione dell'aggravante nella motivazione può risultare irrilevante se il quadro probatorio non consente di ritenere che la condotta perseguiva finalità associative; tuttavia, le decisioni devono comunque indicare gli elementi da cui desumere l'esclusione o l'inclusione dell'aggravante.

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