Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09/09/2022, che aveva riformato la precedente condanna per estorsione aggravata riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. e dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. Il ricorso deduceva: (i) errata distinzione tra il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e la fattispecie ritenuta (art. 393 c.p.), con omissione di valutazione della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), e violazione dei principi di Sezioni Unite n. 29541/2020; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla ragione per cui gli imputati avrebbero agito esclusivamente come concorrenti-creditori, senza finalità ulteriori riconducibili ad agevolazione di un'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la circostanza contestata era l'utilizzo del metodo mafioso come modalità della condotta e non la finalità di agevolare l'associazione mafiosa; il metodo mafioso attiene alla maggiore carica intimidatoria della condotta e non implica automaticamente la presenza di una finalità ulteriore rispetto alla pretesa creditoria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sezioni Unite n. 29541/2020) secondo cui l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è collegata alle modalità e non alla struttura del delitto, e che l'uso del metodo in sé non basta a trasformare l'azione di riscossione di un credito in estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. L'omissione di espressa menzione dell'aggravante nella motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta irrilevante alla luce delle considerazioni svolte.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dei motivi di cassazione (lett. b e e). La Corte ha valutato i profili di violazione di legge e di omessa/contraddittoria motivazione e li ha ritenuti infondati.
art. 629 cod. pen.
Reato di estorsione; la Corte ha ribadito che per configurare estorsione nella forma aggravata non è sufficiente l'uso del metodo mafioso, occorre che sussista una finalità ulteriore rispetto all'interesse del creditore (es. vantaggio per l'associazione).
art. 393 cod. pen.
Norma alla quale la Corte territoriale ha riqualificato il fatto. La Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione quando manca dimostrazione della finalità ulteriore tipica dell'estorsione aggravata.
art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso incide sulle modalità della condotta, attribuendo maggiore carica intimidatoria; essa non richiede necessariamente che l'agente abbia agito per finalità ulteriori a favore dell'associazione, salvo che dal quadro probatorio emerga invece tale finalità.
Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata: la formulazione normativa non esclude la compatibilità tra la circostanza aggravante del metodo mafioso e il reato di cui all'art. 393 c.p.; l'uso del metodo può essere valutato come elemento sintomatico del dolo di estorsione, ma non automaticamente decisivo.
Sez. 2 n. 32564 del 12/4/2023 (Bisogni)
Richiamata per riaffermare che il metodo mafioso riguarda le modalità intimidatorie della condotta e la maggiore pericolosità dell'azione.
Sez. 2 n. 34786 del 31/5/2023 (Gabriele)
Conferma che la circostanza aggravante si riferisce alle modalità evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, non alla struttura del reato.
Sez. 2 n. 5622 del 12/11/2021 (Rv. 282594-01)
Giurisprudenza citata dal Procuratore Generale come supporto per la necessità di considerare la contestazione della circostanza aggravante; la Cassazione ha però ritenuto la censura non fondata nel caso concreto.
Massime di principio
- La circostanza aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso attesta la modalità intimidatoria della condotta e non produce automaticamente, di per sé, la prova di una finalità ulteriore diretta a favorire un'associazione mafiosa.
- Per qualificare un comportamento come estorsione aggravata per metodo mafioso occorre valutare non solo l'ostentazione di intimidazione, ma anche elementi idonei a dimostrare una finalità ulteriore (es. vantaggio o controllo a favore dell'associazione).
- L'uso di modalità mafiose nella riscossione di un credito può rimanere nella sfera della normale azione di un concorrente-creditore se non emergono elementi che colleghino la condotta a finalità associative o di controllo territoriale.
- Chi accusa deve documentare e motivare in modo specifico la sussistenza della finalità ulteriore e dei collegamenti organizzativi; la difesa deve invece sottolineare la natura creditizia dell'atto e l'assenza di prove di vantaggio per l'associazione.
- L'assenza di esplicita menzione dell'aggravante nella motivazione può risultare irrilevante se il quadro probatorio non consente di ritenere che la condotta perseguiva finalità associative; tuttavia, le decisioni devono comunque indicare gli elementi da cui desumere l'esclusione o l'inclusione dell'aggravante.
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