Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia sostenendo: 1) manifesta illogicità della motivazione sulla identificazione e responsabilità, per un presunto quadro di incertezza sull'identità e assenza di prove; 2) violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e carenza di motivazione sui requisiti del reato di riciclaggio, deducendo che i fatti configurerebbero al più ricettazione poiché non vi sarebbe prova del suo coinvolgimento nello smembramento né di attività volte a impedire l'accertamento della provenienza; 3) omissione di motivazione sull'aumento di pena per continuazione; 4) motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche; 5) mancanza di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito ampia e specifica motivazione sulla identificazione dell'imputato (intestazione dell'utenza cellulare, riconoscimenti fotografici da parte di un coimputato e testimoni, dichiarazioni), nonché sul ruolo organizzativo svolto dall'imputato (procurazione del capannone, pagamento per l'utilizzo, fornitura dell'autogrù e attrezzature, accompagnamento degli esecutori). La Cassazione ha confermato la ricostruzione secondo cui le condotte poste in essere ostacolavano l'identificazione della provenienza dei beni e rientrano nel reato di riciclaggio (art. 648-bis), ha ritenuto deducibile la motivazione sull'aumento per continuazione dalla motivazione sulla pena base, ha ritenuto non apparente il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali e assenza di elementi positivi, e ha ritenuto congrua la motivazione sull'espulsione in ragione della pericolosità sociale. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che il reato di riciclaggio comprende sia attività che trasformano o alterano il bene (es. alterazione del telaio o della targa) sia attività che, pur senza modificare l'oggetto, ostacolano l'identificazione della sua provenienza (es. falsificazione di documenti, distruzione/occultamento di carte di circolazione). Le condotte organizzative e materiali poste in essere dall'imputato (fornitura locale, attrezzature, distruzione documenti) sono state ritenute idonee a integrare il riciclaggio.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
art. 23, comma 8, dl 28/10/2020 n.137 (convertito)
La disposizione è stata richiamata per spiegare che la trattazione del ricorso in Cassazione è avvenuta per scritto (procedimento trattato per iscritto) in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La identificazione dell'imputato può fondarsi su un insieme di elementi indiziari e testimonianze (utenze telefoniche, riconoscimenti fotografici, dichiarazioni di testimoni) purché la valutazione sia adeguatamente motivata dal giudice.
- La distinzione tra ricettazione e riciclaggio dipende dalla presenza di attività volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza del bene: anche atti organizzativi, fornitura di locali/attrezzature o distruzione di documenti possono integrare il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis.
- Il giudice di merito non deve necessariamente menzionare tutti gli elementi proposti dalle parti, ma deve motivare sui fatti e sulle circostanze ritenute decisive; da tale motivazione possono derivare implicitamente anche le ragioni dell'aumento della pena per continuazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, senza che ciò costituisca automaticamente motivazione apparente.
- L'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione può essere giustificata da una motivazione che evidenzi la pericolosità sociale dell'imputato e la gravità delle condotte.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e non generiche: motivi vaghi o ripetitivi possono portare a inammissibilità e a sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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