Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione; dedotte (1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis e art. 133 c.p.), e (2) violazioni attinenti alla celebrazione del processo "in assenza" (art. 420-bis c.p.p.), perché la notifica della citazione era stata effettuata presso il difensore (domicilio eletto) anziché nella casa circondariale dove il ricorrente era detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla tenuità la Corte di merito aveva adeguatamente motivato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis richiamando le modalità della condotta, la personalità dell'autore e l'abitualità del comportamento. Quanto alla presunta irregolarità della notifica, la Corte ha qualificato la nullità come "a regime intermedio" sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; tuttavia tale nullità si era verificata in un momento anteriore all'instaurazione del giudizio d'appello celebrato con rito cartolare e doveva essere eccepita nelle conclusioni scritte, pena la decadenza. Non essendo stata eccepita nei termini, la nullità si è ritenuta sanata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità si valuta con i criteri dell'art. 133 c.p., ma non è richiesta l'analisi di tutti gli elementi, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità dell'offesa; la Corte può motivare l'esclusione della tenuità richiamando i criteri pertinenti in base al caso concreto.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la celebrazione del giudizio con modalità particolare (tra cui il rito cartolare), con riflessi sul contraddittorio e sui termini processuali; qui rileva per stabilire quando il processo è "in corso" e quali eccezioni debbano essere tempestivamente dedotte.
art. 184 cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria delle nullità a regime intermedio qualora non tempestivamente dedotte; le notifiche effettuate all'eletto domicilio invece che nel luogo di detenzione sono nullità intermedie soggette a questa sanatoria.
art. 180 cod. proc. pen.
Disciplina l'impugnazione per cassazione e i termini per dedurre certe nullità che concernono il giudizio d'appello, rilevante per stabilire quando una nullità può essere dedotta in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; qui applicato per determinare l'ammontare (equo) di euro 3.000.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è obbligatorio esaminare tutti i criteri, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti decisivi e motivare coerentemente la valutazione.
- Le notifiche all'eletto domicilio del detenuto, anziché nel luogo di detenzione, costituiscono una nullità a regime intermedio sanabile ex art. 184 c.p.p.; tale nullità va eccepita tempestivamente secondo la fase processuale in cui si è verificata, pena la decadenza.
- Nel rito cartolare (introdotto nell'emergenza) il contraddittorio si realizza tramite lo scambio di atti scritti: se una nullità si è verificata prima dell'avvio del cartolare deve essere eccepita nelle conclusioni scritte dell'appello; se riguarda il giudizio cartolare in corso può essere dedotta anche in Cassazione ove consentito.
- Chi intende censurare vizi procedurali relativi alla notifica in quanto imputano nullità deve curare la tempestiva deduzione nei termini stabiliti per evitare che la nullità si consideri sanata.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende: valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato.
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