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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per diversi motivi. Impieri Francesco deduce: (i) errori nelle generalità riportate in epigrafe (art. 546 c.p.p.), (ii) nullità per omessa notifica/informazione all'imputato dopo il decesso del difensore fiduciario e conseguente irregolare rappresentanza in udienza, (iii) vizi di motivazione e contraddittorietà riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di usura, (iv) inutilizzabilità di intercettazioni per mancanza di autorizzazione del P.M. ad impiegare impianti esterni, (v) mancata qualificazione della partecipazione e mancata concessione delle attenuanti generiche. Petrosino Gianfranco lamenta in sostanza l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua responsabilità per specifici episodi di usura, deduce l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e censura la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Impieri Francesco con riferimento al secondo motivo: è stata accertata una nullità del processo per deficit di rappresentanza e assistenza dell'imputato a causa del decesso del difensore di fiducia e della trattazione della causa in assenza di una nomina effettiva e informata di un difensore d'ufficio titolare (si era invece fatto ricorso a sostituti ai sensi dell'art. 97, co.4 c.p.p.). Per tale ragione la sentenza impugnata è annullata nei confronti di Impieri Francesco e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Il primo motivo di Impieri (errori di epigrafe) è stato invece ritenuto non invalicante, essendo correggibile come errore materiale. Il ricorso di Petrosino Gianfranco è stato dichiarato inammissibile perché si limita a reiterare motivi già dedotti e valutati in appello; Petrosino è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    Nel contenuto della sentenza devono essere riportate le generalità dell'imputato; la mancanza o incompletezza del dispositivo è sanzionata a pena di nullità

    L'erronea indicazione di dati anagrafici in epigrafe non determina di per sé la nullità della sentenza quando il dispositivo sia completo e l'identificazione dell'imputato sia certa; tali inesattezze possono essere corrette come errori materiali

  • art. 97 c.p.p. (co.1 e co.4)

    Il giudice nomina il difensore d'ufficio quando l'imputato è privo di difensore; quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio non è reperito, il giudice designa un sostituto prontamente reperibile

    La nomina sostitutiva ex art. 97 co.4 ha natura episodica e serve per assenze temporanee; se l'impedimento è definitivo (es. decesso) il giudice deve nominare un difensore d'ufficio titolare ai sensi dell'art. 97 co.1 e informare l'imputato, altrimenti la trattazione della causa può integrare nullità

  • art. 178, co.1, lett. c) c.p.p.

    Il vizio di rappresentanza e assistenza dell'imputato costituisce causa di nullità del processo quando l'imputato è stato privato della effettiva tutela difensiva

  • art. 180 c.p.p.

    L'eccezione di nullità relativa alla difesa deve essere tempestivamente sollevata; nel caso in esame l'eccezione è stata sollevata nei termini e ha efficacia

  • art. 533 c.p.p.

    Richiama il principio dell'assoluzione in presenza di ragionevole dubbio; la Corte ha valutato che non sussisteva tale ragionevole dubbio per gli episodi ritenuti provati

Massime di principio

  • Errori formali nell'epigrafe della sentenza (es. data o luogo di nascita) non implicano automaticamente nullità se il dispositivo è completo e l'identità dell'imputato è certa; tali errori sono correggibili come errori materiali.
  • Il decesso o altro impedimento definitivo del difensore di fiducia impone al giudice la nomina di un difensore d'ufficio titolare e l'informazione all'imputato; la mera sostituzione episodica (art. 97 co.4) non è sufficiente quando l'impedimento non è temporaneo.
  • La trattazione della causa e la discussione davanti a un sostituto 'provvisorio' senza che sia stato assicurato un difensore titolare e senza che l'imputato ne sia stato reso edotto può determinare la nullità del processo per violazione delle garanzie di difesa (art. 178 c.p.p.).
  • L'eccezione tempestiva di nullità (art. 180 c.p.p.) è efficace per far valere i vizi di rappresentanza; va quindi sempre sollevata senza indugio quando il difensore viene a mancare definitivamente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute credibili dal giudice con riscontri intrinseci ed extrinseci, fondare una condanna; tuttavia il giudice deve svolgere un'argomentazione rigorosa sulla attendibilità.
  • In cassazione non sono ammesse censure che si limitano a riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminata e motivatamente rigettata in sede di merito; tali ricorsi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Sull'entità della pena il giudice deve dare conto delle ragioni della determinazione; la rimozione o modificazione di aumenti precedenti va spiegata nel contesto dei criteri di applicazione delle circostanze

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