Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per usura ed estorsione, deducendo: nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata considerazione della memoria difensiva; carenza e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'usura (si sostiene che la somma di €15.000 fosse un investimento comune e non un prestito usurario, e che dalle intercettazioni non emergano interessi usurari); inesistenza del delitto di estorsione e richiesta di derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso; errori nella valutazione delle attenuanti generiche e nella quantificazione della continuazione e della pena; e censure relative alla confisca dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte riproducessero doglianze di merito già valutate in appello e che, in ogni caso, le questioni di valutazione della attendibilità delle persone offese e dell'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizione, che non è stata dimostrata. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sull'esistenza del rapporto usurario, sulla progressione degli importi contestati, sull'integrazione del reato di estorsione per le pressanti ed intimidatorie richieste di denaro, e sull'aggravante del metodo mafioso fondata su minacce indirette percepite dalle persone offese. Ha inoltre ritenuto corretta la dosimetria della pena e la confisca del profitto del reato di usura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di €3.000 (pena pecuniaria indicata nella sentenza).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla formulazione e al riassunto dei motivi di ricorso; usata per inquadrare la esposizione sintetica dei motivi proposta dal ricorrente
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità processuale per violazione del contraddittorio; il ricorrente la invoca per lamentare omissione della valutazione di atti difensivi, ma la Corte ritiene che non ricorra la nullità perché le argomentazioni difensive sono state implicitamente valutate e respinte
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione e limita il sindacato di legittimità a vizi quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte applica questo principio per dichiarare inammissibili doglianze che sono valutazioni di merito
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente nella parte che tratta dell'omesso esame di motivi d'appello: l'omessa trattazione non costituisce automaticamente vizio se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la decisione
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte conferma che le condotte di pressante richiesta e intimidazione, anche indiretta verso familiari, integrano l'estorsione e possono concorrere con l'usura
art. 393 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni invocata dalla difesa per chiedere la derubricazione; la Corte rifiuta la derubricazione ritenendo prevalente la natura estorsiva delle condotte
confisca del profitto del reato di usura (normativa speciale)
La Corte rileva che la condanna per usura comporta, per legge, la confisca del profitto del reato; la motivazione sulla confisca è ritenuta congrua ed esaustiva
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle prove: la valutazione di attendibilità di testi e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono manifesti vizi logici o contraddizioni.
- L'omesso esame formale di una memoria o di un motivo d'appello non determina automaticamente la nullità se la motivazione della sentenza, nel suo complesso, implicitamente assorbe o contrasta quelle argomentazioni.
- Per contestare con successo la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare la sua mancanza, la sua manifesta illogicità o una contraddizione rilevante su punti essenziali, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione plausibile dei fatti.
- Usura ed estorsione possono concorrere: richieste insistenti di pagamento degli interessi usurari che sfociano in intimidazioni possono integrare anche il reato di estorsione, inclusa l'aggravante del metodo mafioso se le minacce sono percepite come riconducibili a organizzazioni criminali o alla capacità intimidatoria dell'imputato.
- Le intercettazioni richiedono una valutazione contestuale e storica: la mancata menzione esplicita di termini "usura" o "interessi" nelle captazioni successive alla definizione del rapporto non esclude la sussistenza dell'usura quando altri elementi e dichiarazioni riscontrano la versione accusatoria.
- La dosimetria della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti sono materie di merito: in assenza di elementi particolari non è agevole ottenere in Cassazione una rivisitazione della pena applicata dai giudici di merito.
- La confisca dei profitti del reato collegata alla condanna per usura è una conseguenza automatica prevista dalla normativa speciale e la sua legittimità può essere difesa con argomentazioni di merito se la fondatezza dei reati è stata adeguatamente motivata.
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