Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'emissione di cartelle di pagamento per imposte, interessi e sanzioni riferite ad annualità pregresse, iscritte a ruolo in forma frazionata dopo sentenze di primo grado favorevoli all'Ufficio in giudizi tributari relativi ad avvisi di accertamento e ad un atto sanzionatorio, nel contesto della cancellazione dell'associazione dal registro delle ONLUS. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la successiva sentenza che aveva disposto la reintegrazione dell'associazione nel registro con effetti ex tunc rendesse insussistente la pretesa tributaria e imponesse all'Ufficio di annullare in autotutela gli atti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la CTR non avesse spiegato il nesso tra la sentenza richiamata e il giudizio; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 295 c.p.c. e art. 7 TUIR, deducendo che la CTR avesse impropriamente fatto applicazione del giudicato esterno, mentre le pretese impositive si sarebbero ormai cristallizzate e deriverebbero da autonome violazioni tributarie; (3) violazione degli artt. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992 e 19, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR trascurato che le cartelle erano state legittimamente emesse in regime di riscossione frazionata in pendenza di giudizio sulla base delle sentenze di primo grado favorevoli all'Ufficio, senza che potesse operare un generico potere di autotutela in senso caducatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non apparente, poiché spiegava in modo conciso ma comprensibile che la pretesa tributaria era stata azionata in conseguenza della cancellazione dal registro ONLUS e che, venuta meno tale cancellazione per effetto della precedente sentenza, doveva ritenersi insussistente anche la pretesa. Ha però escluso che la decisione impugnata potesse fondarsi su un'erronea applicazione del giudicato esterno, perché la CTR non aveva realmente applicato quel principio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, trattandosi di cartelle emesse in esecuzione di sentenze di primo grado favorevoli all'Ufficio, trovava applicazione l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio; la CTR aveva quindi errato nel ritenere che l'Amministrazione dovesse annullare in autotutela le somme iscritte, poiché la riscossione provvisoria è regolata da un meccanismo legale tipizzato e non da una revoca discrezionale per sopravvenuta infondatezza degli atti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denuncia di nullità/motivazione della sentenza tributaria; la Corte nega la relativa violazione perché la motivazione della CTR è ritenuta comprensibile e sufficiente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
invocato per il giudicato esterno; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché la CTR non aveva fatto applicazione del giudicato esterno in senso tecnico
richiamato nel motivo sull'asserito giudicato/prejudizialità; non ritenuto pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza confronto con la reale motivazione della CTR
"Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale"
è la regola generale della riscossione frazionata in pendenza del processo tributario; legittima l'iscrizione a ruolo nei limiti previsti dalla legge in base all'esito dei gradi di merito, senza far dipendere la riscossione provvisoria da un potere generale di autotutela
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
estende alle sanzioni, nel caso di ricorso alle commissioni tributarie, l'applicazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992
la nullità della notifica del ricorso per cassazione si sana per costituzione della parte destinataria mediante controricorso
la notificazione nulla può essere rinnovata; la Corte richiama la sanabilità del vizio
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate e confrontarsi con la decisione impugnata; il motivo generico o non pertinente è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge
eccezione di inammissibilità disattesa; il ricorso è stato ritenuto dotato di specificità almeno per il terzo motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio è disciplinata dall'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 come meccanismo legale tipico: l'Amministrazione può iscrivere a ruolo le somme nei limiti previsti dalla legge in funzione dell'esito dei gradi di merito, senza che ciò dipenda da una valutazione discrezionale di autotutela.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma intellegibile è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura assume che il giudice abbia applicato un principio non realmente utilizzato, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente anziché al procuratore costituito non è inesistente, ma nulla e sanabile per rinnovazione o per costituzione del destinatario.
- L'estensione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 alle sanzioni comporta che la riscossione frazionata possa operare anche prima del passaggio in giudicato della decisione che le riguarda, secondo il regime previsto dalla disciplina processuale tributaria.
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