Cassazione Civile, Ordinanza n. 11917/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il titolare di due carte di credito ha chiesto il riaccredito di euro 4.816,00 asseritamente sottratti da terzi mediante uso illegittimo delle carte, dopo il furto del portafoglio. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto, ritenendo non provata l’esecuzione di operazioni tramite uso illecito delle carte ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 11/2010 e, comunque, ravvisando una condotta gravemente colposa dell’utilizzatore nella custodia delle carte, lasciate nella giacca incustodita in un luogo affollato. In cassazione il soccombente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 2735 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato alcuni documenti della banca, asseritamente aventi valore di confessione stragiudiziale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere il Tribunale spiegato perché escludere un furto con destrezza idoneo a escludere la colpa grave del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione il contenuto degli atti richiamati né la loro collocazione nel fascicolo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto contro una ratio motivazionale non decisiva, formulata ad abundantiam, a fronte di una decisione sorretta da più rationes autonome; ha aggiunto che, comunque, la motivazione del giudice di merito sulla colpa grave superava il c.d. minimo costituzionale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a una somma in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, applicando la disciplina sulla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente a fondamento della pretesa confessione stragiudiziale, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità del ricorso.
La disciplina sui servizi di pagamento è stata ritenuta non utile al ricorrente in mancanza di prova dell’effettivo uso illecito delle carte; in ogni caso la responsabilità del prestatore è esclusa in presenza di colpa grave dell’utilizzatore.
Richiamato per affermare che la responsabilità del prestatore del servizio di pagamento è esclusa quando l’utilizzatore abbia tenuto una condotta gravemente colposa nella custodia degli strumenti di pagamento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stato applicato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare in modo preciso il contenuto degli atti richiamati e la loro localizzazione negli atti di causa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro dedotto per il primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro dedotto per il secondo motivo, dichiarato inammissibile per mancanza di interesse e perché rivolto contro una ratio non decisiva.
La causa è stata decisa nel procedimento accelerato sui ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.
La Corte ha ritenuto applicabile la condanna per პასუხისმგabilità aggravata, in quanto il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di inammissibilità.
Richiamato per l’immediata applicabilità della nuova disciplina sulla responsabilità aggravata ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l’udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato posto a base dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti o atti di merito impone il rispetto rigoroso dell’onere di specificità e autosufficienza: occorre indicarne contenuto e collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non viene utilmente censurata, le doglianze sulle altre diventano inammissibili per difetto di interesse.
- La critica per vizio di motivazione non può investire argomentazioni meramente ad abundantiam, prive di autonomia decisoria rispetto alla ratio che sorregge il provvedimento.
- In materia di strumenti di pagamento, la mera denuncia di furto non basta di per sé a fondare il riaccredito se non è provato l’effettivo uso illecito delle carte e, in ogni caso, può escludere la responsabilità del prestatore la colpa grave dell’utilizzatore nella custodia.
- La motivazione è rispettosa del minimo costituzionale quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche se sintetica.
- La definizione del ricorso come inammissibile nel procedimento accelerato può comportare la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti normativi.
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