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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05005/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, in relazione ai redditi dichiarati per il 2007, aveva disconosciuto la deducibilità integrale di un costo di euro 60.000 asseritamente sostenuto per una sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, rideterminando il costo deducibile in euro 10.000 sulla base di una valutazione di antieconomicità e dei complessivi costi di competenza. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento si fondasse su indizi non gravi, precisi e concordanti e che i dati valorizzati dall'Ufficio fossero frammentari; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 108 d.P.R. 917/1986, contestando la ritenuta sufficienza della motivazione dell'avviso e rivendicando l'inerenza del costo, sia per l'an sia per il quantum, anche perché la spesa era stata spalmata su cinque anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente impostato come violazione di legge sull'accertamento indiretto, mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito; analogamente, il secondo motivo tendeva a rimettere in discussione la valutazione di congruità della motivazione dell'atto impositivo e le circostanze di fatto considerate dall'Amministrazione per escludere l'inerenza del costo. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sull'accertamento indiretto; la censura che ne invoca la violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. nella critica all'uso di presunzioni; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è in sostanza fattuale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la censura è dichiarata inammissibile perché sollecita un nuovo apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato in relazione alla deducibilità/inerenza dei costi; la doglianza sulla motivazione dell'avviso e sull'inerenza è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché investe accertamenti di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o degli indizi posti a base dell'accertamento tributario.
  • Quando il ricorso contesta la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni o la congruità della motivazione dell'avviso, il sindacato di cassazione è inammissibile se la doglianza mira sostanzialmente a rivalutare il merito.
  • La deducibilità di un costo e la valutazione della sua inerenza, ove risolte dal giudice di merito sulla base delle circostanze concrete, non possono essere rimesse in discussione in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di giudizio.
  • Il motivo di ricorso deve colpire una reale violazione di norme di diritto e non limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio o delle risultanze fattuali già apprezzate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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