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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 2244 - Corte di Cassazione

Irap - Attività di trasporto pubblico locale - Riduzione base imponibile - Deduzioni - art. 1, co. 266, L. n. 296/2006 - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di 267.122 euro di IRAP versata da SAF per il periodo d’imposta 2009. La società sosteneva di poter applicare le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale introdotte dall’art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006, che ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. L’Agenzia negava il beneficio perché riteneva che il trasporto fosse svolto in concessione e a tariffa, regime escluso dalle deduzioni. La CTR del Friuli Venezia Giulia, riformando la decisione della CTP di Udine che aveva respinto il rimborso, aveva qualificato il rapporto come appalto sulla base dei contratti e degli elementi concreti. In Cassazione l’Agenzia ha formulato sette motivi, contestando la qualificazione del rapporto, la motivazione della sentenza e la valutazione delle prove e dell’onere probatorio. SAF ha proposto un ricorso incidentale per omesso esame della mancanza di una tariffa remuneratoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato concretamente i rapporti contrattuali e motivato la qualificazione come appalto; le doglianze dell’Agenzia miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati. I motivi relativi alla motivazione apparente e agli errori processuali sono stati respinti o dichiarati inammissibili; anche gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano critiche di merito sotto forma di violazioni di legge o processuali. Il ricorso incidentale di SAF è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a SAF le spese, liquidate in 4.200 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Rimane quindi fermo l’accoglimento, da parte della CTR, della richiesta di rimborso di 267.122 euro.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 266

    La disposizione introduce le deduzioni IRAP per la riduzione del cuneo fiscale, applicabili alla società secondo la qualificazione del rapporto accertata in concreto dalla CTR; la Cassazione ha lasciato ferma la decisione favorevole al rimborso.

  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lettera a), n. 2

    È la norma IRAP modificata dalla legge n. 296/2006 che disciplina le deduzioni invocate da SAF. Nel caso concreto il beneficio è stato riconosciuto dalla CTR, la cui valutazione non è stata validamente scalfita in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    premesso che l'error in procedendo può essere invocato in ipotesi di omessa pronuncia su un motivo di appello (tra le tante, Cass., Sez. 3, sent. n. 26155/2014), laddove nel caso di specie emerge che il motivo è stato trattato (la natura giuridica del rapporto instaurato tra ente e società)

    Il vizio processuale per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice ha esaminato la questione, anche se la parte contesta la completezza o la correttezza della ricostruzione di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    perchè, se anche la censura fosse stata ricondotta nell'alveo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 essa avrebbe superato il perimetro dei vizi di motivazione contestabili a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 82 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, ormai limitata all'omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    Il controllo sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o una diversa ricostruzione del rapporto contrattuale.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La disposizione è stata invocata per denunciare motivazione carente, apparente o incomprensibile. La Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva esposto il percorso valutativo e gli elementi posti a fondamento della qualificazione del rapporto.

Massime di principio

  • Per distinguere concessione e appalto, conta la sostanza del rapporto: nella concessione l’operatore assume la responsabilità e i rischi della gestione e trae la remunerazione, almeno in modo significativo, dall’utenza; nell’appalto l’onere economico del servizio grava sull’amministrazione.
  • La presenza di un corrispettivo pubblico non esclude automaticamente una remunerazione composta anche da tariffe pagate dagli utenti. La qualificazione richiede l’esame complessivo dei contratti e delle modalità effettive di gestione e remunerazione.
  • In Cassazione non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione della CTR una diversa lettura dei contratti e delle prove: occorre indicare un preciso vizio di legittimità e rispettarne i limiti, incluso quello dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata se la sentenza ha affrontato la questione e rende comprensibile il percorso seguito, anche quando la parte ne contesti le conclusioni.

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