Sentenza del 11/11/2015 n. 23059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, che aveva confermato l'accertamento fiscale emesso nei confronti della società -A- S.r.l. e notificato anche a lui quale legale rappresentante all'epoca dei fatti. Con otto motivi ha contestato, tra l'altro, la nullità o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento quanto alla propria responsabilità solidale, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l'uso della L. n. 4 del 1929, art. 12, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, nonché la ricostruzione dei maggiori ricavi relativi alla vendita di autoveicoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla motivazione dell'avviso, affermando che la responsabilità solidale del legale rappresentante per sanzioni e soprattasse derivava direttamente dalla carica ricoperta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, senza necessità di una motivazione ulteriore. Il riferimento alla L. n. 4 del 1929, art. 12, non costituiva ultrapetizione ed era comunque non decisivo. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché privi della sintesi richiesta dall'art. 366-bis c.p.c., perché nuovi e non dedotti nei precedenti gradi oppure privi di adeguata specificità. Sono state confermate anche le conclusioni di merito sull'omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla cessione di autovetture. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98
Nel regime applicabile ai fatti del 1995, il legale rappresentante della società poteva rispondere solidalmente con la società per soprattasse e sanzioni pecuniarie. La responsabilità era collegata direttamente alla qualità di rappresentante e ai poteri di amministrazione, direzione e gestione, senza necessità di ulteriori elementi motivazionali nell'avviso notificato.
L. n. 4 del 1929, art. 12
È stata richiamata quale ulteriore fondamento della responsabilità solidale del legale rappresentante. Il suo esame non ha ampliato l'oggetto del giudizio, trattandosi di una diversa qualificazione giuridica della questione già controversa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3
La Corte ha escluso la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenendo comprensibile la ragione della notifica al legale rappresentante in forza della responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente.
I motivi relativi a vizi di motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché privi dell'apposito momento di sintesi, richiesto ratione temporis per delimitare con precisione la censura.
La Corte ha applicato i limiti del giudizio di cassazione distinguendo tra violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali, dichiarando inammissibili le censure non adeguatamente formulate o rivolte a questioni nuove.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54
Il richiamo è stato valutato in relazione all'onere dell'amministrazione vittoriosa in primo grado di riproporre in appello le questioni non accolte. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia avesse riproposto la questione relativa alla L. n. 4 del 1929, art. 12.
Massime di principio
- Nel regime normativo applicabile ai fatti anteriori alle riforme della responsabilità tributaria, il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere solidalmente con la società per sanzioni e soprattasse quando la responsabilità deriva direttamente dalla carica ricoperta.
- La notifica al rappresentante di un avviso intestato alla società può essere ritenuta sufficiente se la legge collega automaticamente la responsabilità alla qualità di amministratore e l'atto consente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare pienamente la difesa.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi; il ricorrente deve inoltre indicare con precisione in quale atto processuale la questione sia stata già sollevata.
- Le censure per insufficiente o contraddittoria motivazione devono rispettare gli specifici requisiti formali applicabili al momento della proposizione del ricorso; la loro formulazione generica comporta l'inammissibilità.
- Il coobbligato solidale può contestare non solo la propria responsabilità, ma anche l'esistenza e l'ammontare del debito principale, purché le contestazioni siano specifiche e tempestivamente formulate.
- Quando il giudice di merito ha fornito una ricostruzione dei fatti logica e coerente, la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla prova dei maggiori ricavi.
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