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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’IVA sulle prestazioni di pubblicità/sponsoring rese dall’ente, qualificandole come attività commerciali ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972. In primo e secondo grado era stata ritenuta legittima la pretesa IVA, mentre le sanzioni erano state annullate per obiettiva incertezza normativa. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 266 del 1991, dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 460 del 1997, della circolare ministeriale n. 168/E del 1998 e dell’art. 30 del d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che la disciplina speciale del volontariato continuava a garantire l’esenzione IVA di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 266 del 1991 e che tale regime non era stato abrogato dall’intervento del 2008. L’Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale in punto sanzioni, deducendo la violazione delle norme che regolano la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’associazione, ritenendo fondato il motivo sulla perdurante applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 8, comma 2, l. n. 266 del 1991 alle organizzazioni di volontariato che, dopo l’art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori agevolazioni previste per le ONLUS di diritto dal d.lgs. n. 460 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame in fatto sulla natura delle attività di sponsoring, verificando se esse fossero strumentali al reperimento delle risorse economiche indispensabili per le attività di volontariato organizzate, ai sensi dell’art. 4, punto g), della legge provinciale n. 11 del 1993. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato assorbito. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    qualifica come commerciali le prestazioni di pubblicità rilevanti ai fini IVA

  • art. 8, comma 2, l. 11 agosto 1991, n. 266

    "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ... costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"

    prevede una specifica esenzione IVA per le operazioni delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, che non risulta superata dalla disciplina successiva richiamata

  • art. 10, comma 8, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    "Sono in ogni caso considerati ONLUS ... gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano... Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato ... di cui alla citata legge n. 266 del 1991"

    attribuisce la qualifica di ONLUS di diritto agli organismi di volontariato iscritti nei registri, salve le norme speciali di maggior favore

  • art. 30, comma 5, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2

    limita la qualifica di ONLUS di diritto agli organismi di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, ma non abroga la disciplina speciale IVA della l. n. 266 del 1991

  • art. 6 l. 11 agosto 1991, n. 266

    l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali

  • art. 5 l. 11 agosto 1991, n. 266

    individua le fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato, incluse le entrate da attività commerciali e produttive marginali

  • art. 4, punto g), l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 1993

    estende le fonti di finanziamento alle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali al reperimento delle risorse indispensabili per il volontariato

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di sanzioni

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    norma invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di sanzioni

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    norma invocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di sanzioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • L'esenzione IVA prevista per le organizzazioni di volontariato dall'art. 8, comma 2, l. n. 266 del 1991 continua ad applicarsi anche dopo l'intervento dell'art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008 alle associazioni che non rientrano più tra le ONLUS di diritto per mancanza dei requisiti introdotti da tale norma.
  • L'art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008 incide sulla qualifica di ONLUS di diritto e sulle agevolazioni fiscali collegate al d.lgs. n. 460 del 1997, ma non determina l'implicita abrogazione della speciale esenzione IVA prevista dalla legge quadro sul volontariato.
  • In presenza di più discipline agevolative astrattamente applicabili, occorre distinguere con precisione l'ambito di ciascuna norma e verificare se il bene fiscale invocato derivi dalla disciplina speciale del volontariato oppure dal regime ONLUS, senza sovrapporre i relativi presupposti.
  • Ai fini dell'esenzione IVA delle organizzazioni di volontariato, resta necessario accertare in fatto se le attività commerciali svolte siano effettivamente marginali o comunque strumentali al reperimento delle risorse economiche indispensabili per il funzionamento delle attività istituzionali, secondo la normativa territoriale applicabile.
  • Quando il ricorso principale viene accolto e definito il regime impositivo, le censure dell'Amministrazione sulle sanzioni restano assorbite se dipendono dalla legittimità dell'accertamento principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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