Cassazione Penale, Sentenza n. 36984/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Potenza aveva condannato tre imputati, con sentenza impugnata in cassazione, per concorso nell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. 152/2006. I rifiuti, costituiti da conglomerato bituminoso e parti di conglomerato cementizio, erano stati scaricati nel 2021 su un'area pubblica di circa 10 metri quadrati; secondo la ricostruzione di merito, lo scarico era stato eseguito da un dipendente addetto alla logistica dei mezzi della società e i materiali erano funzionali alla creazione di un accesso alla ditta. I due altri imputati erano legali rappresentanti della società. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano l'indeterminatezza del capo d'imputazione e l'impossibilità di individuare con precisione il fatto e il periodo, deducendo anche che il presunto esecutore materiale avrebbe potuto trovarsi altrove. Con il secondo, denunciavano motivazione apparente, travisamento delle risultanze dei sopralluoghi e delle dichiarazioni di un maresciallo, insufficienza degli elementi per attribuire lo scarico agli imputati e, in particolare, al dipendente, omessa valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimo e contraddittorietà della motivazione. Con il terzo, i due legali rappresentanti contestavano che la loro responsabilità fosse stata fondata sulla sola qualifica societaria e su una generica omissione di vigilanza, richiamando inoltre l'abrogazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e denunciando una forma di responsabilità oggettiva. Con il quarto, tutti invocavano l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando il volume indicato in 0,6 metri cubi, la natura non pericolosa dei rifiuti, l'assenza di accertamenti su danni permanenti, il dissequestro dell'area e l'incensuratezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'eccezione d'indeterminatezza del capo d'imputazione non era stata tempestivamente proposta né adeguatamente allegata; inoltre, la denuncia acquisita con il consenso delle parti, proveniente da una persona presente allo scarico, non era stata contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una diversa valutazione del materiale probatorio, non un travisamento evidente, manifesto e decisivo; i ricorrenti non avevano inoltre trascritto o allegato integralmente gli atti richiamati e non si erano confrontati compiutamente con la motivazione, fondata anche sulla denuncia del testimone presente, sulla funzione dei rifiuti per realizzare un accesso alla società e sulla collocazione dei materiali. Il terzo motivo, relativo ai due legali rappresentanti, è stato dichiarato inammissibile per genericità: la condanna non si fondava sulla sola carica, ma anche sulla vicenda amministrativa riguardante la società, sull'utilità dell'accesso e sull'ubicazione dei rifiuti. La Corte ha inoltre escluso che la successiva modifica normativa, intervenuta dopo i fatti del 2021, incidesse sulla valutazione della fattispecie; ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore di diritto può rispondere, anche per colpa, per omesso controllo sull'attività di chi abbia materialmente commesso il reato, e quello per cui i titolari e responsabili di imprese possono rispondere per omessa vigilanza sui dipendenti. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la presenza, su un'area pubblica di terreno vegetale di circa 10 metri quadrati, di conglomerato bituminoso e parti di conglomerato cementizio consentiva di ritenere non illogica l'esclusione della particolare tenuità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Potenza condannava gli attuali ricorrenti in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 256 comma 1 lett. a) comma 2 del Dlgs. 152/06, per avere abbandonato o comunque depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi.
La disposizione è richiamata quale base del concorso attribuito ai tre imputati nella condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
Invero, va precisato che la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 ha a lungo punito i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2.
La disposizione sanzionava, per i soggetti qualificati, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti. La modifica successiva ai fatti non incide sulla valutazione della condotta del 2021.
art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006
Questa Corte ha in proposito precisato che la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo.
La Corte richiama il rapporto di specialità tra la fattispecie applicabile ai titolari di imprese e responsabili di enti e quella prevista per i soggetti privi di tali qualifiche, precisando che la disciplina riformata riguarda condotte successive al 10 ottobre 2023.
Questa Corte ha in proposito precisato che la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo.
La disposizione è applicata per qualificare come rapporto di specialità quello tra le fattispecie relative alle condotte di abbandono di rifiuti commesse, rispettivamente, da soggetti qualificati e non qualificati.
art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
Invero, va precisato che la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 ha a lungo punito i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2.
I commi richiamati individuano il divieto la cui violazione integra la condotta di abbandono o deposito incontrollato sanzionata dalla disciplina ambientale.
Appare del tutto infondato l'ultimo motivo, atteso che la esclusione della particolare tenuità rimanda alla precedente descrizione dei luoghi, connotati dalla presenza, su circa 10 metri quadri, di conglomerato bituminoso e di parti di conglomerato cementizio, su un’ area di terreno vegetale collocata in area pubblica, per cui, obiettivamente, non è illogico desumerne quantomeno la compromissione della zona, non certo deputata ad accogliere in modo incontrollato materiale di tipo edilizio.
La particolare tenuità può essere esclusa sulla base delle caratteristiche concrete dell'area e dei materiali abbandonati; nel caso, la motivazione non è illogica alla luce dell'occupazione di un'area pubblica con rifiuti edilizi.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
In motivazione, questa Corte ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 Digs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza.
Le disposizioni sulla responsabilità dell'ente sono richiamate come parametro per valutare l'effettiva e concreta possibilità dell'amministratore di diritto di impedire il reato commesso dall'amministratore di fatto o da persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova dichiarativa o descrittiva è deducibile in cassazione quando la difformità tra il contenuto intrinseco della prova e quello attribuitole dal giudice sia definita, inopinabile, manifesta e decisiva nella valutazione complessiva; non è sufficiente contestare la rilevanza o la forza persuasiva attribuita alle prove.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che richiamano atti senza trascriverli o allegarli integralmente quando ciò sia necessario per apprezzare la censura, o che non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto per una contravvenzione commessa nell'attività dell'impresa può derivare dall'omesso controllo, anche colposo, sull'attività dell'amministratore di fatto o di un dipendente che abbia materialmente realizzato la condotta; la sola carica non esaurisce però l'accertamento, che nel caso concreto si fondava anche su ulteriori elementi relativi all'attività e all'interesse della società.
- In materia ambientale, i titolari e i responsabili di imprese possono rispondere dell'abbandono incontrollato di rifiuti commesso dai dipendenti anche sotto il profilo dell'omessa vigilanza.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione non illogica considerando l'estensione e la natura dell'area interessata e la tipologia dei materiali abbandonati, anche quando si tratti di rifiuti non pericolosi.
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