Cassazione Civile, Ordinanza n. 33173/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da una professionista che svolgeva attività libero-professionale ed era anche amministratrice di una società. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo tardiva la richiesta di pagamento dell'INPS perché il termine per il versamento sarebbe scaduto il 16 giugno 2010 e l'avviso bonario era stato ricevuto solo il 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. e che, quindi, il credito non era prescritto al momento dell'avviso notificato il 30 giugno 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta, in diritto, la censura relativa al differimento del termine di pagamento dei contributi per effetto del d.P.C.M. 10 giugno 2010 e ha affermato che il dies a quo della prescrizione va individuato nella scadenza del termine prorogato, senza maggiorazione. Poiché la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento al 6 luglio 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà accertare in fatto se l'attività svolta rientrasse o meno negli studi di settore interessati dal differimento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale senza cassa.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
ha differito il termine di versamento dei contributi, incidendo sul dies a quo della prescrizione.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
richiamato nel combinato disposto che consente di individuare il termine prorogato per il pagamento.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento prorogato.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la decisione si soffermi su un autonomo profilo applicativo.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio su questa disposizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
usato per richiamare le motivazioni di precedenti conformi.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'assicurato.
- Se un provvedimento normativo proroga il termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nel termine effettivamente prorogato, senza maggiorazioni non previste.
- Il differimento del termine di pagamento disposto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore opera in favore di tutti i contribuenti rientranti nell'ambito oggettivo dell'agevolazione, non solo di quelli concretamente assoggettati a tassazione secondo quello specifico regime.
- Quando la questione riguarda l'applicabilità di un differimento normativo a una specifica attività economica, il giudice del rinvio deve accertare in fatto se l'attività svolta rientri o meno nel settore interessato dagli studi di settore richiamati dalla norma.
- Il giudice chiamato a decidere sulla decorrenza della prescrizione non è vincolato alle mere allegazioni di parte, ma deve applicare d'ufficio la corretta regola di diritto sul momento iniziale del termine prescrizionale.
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