Cassazione Civile, Ordinanza n. 05860/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, contestando omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2002 e 2003 e dichiarazione infedele per il 2004, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo gli avvisi illegittimi per difetto di motivazione, perché il semplice richiamo al PVC, pur conosciuto dal contribuente, non sarebbe bastato senza la riproduzione nel corpo dell'atto del contenuto essenziale degli elementi posti a fondamento della pretesa. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la motivazione per relationem è valida quando l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale, e che nel caso di specie il richiamo al PVC notificato era sufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si è attenuta al principio secondo cui la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il PVC richiamato è conosciuto dal contribuente, senza necessità di allegazione o di integrale riproduzione del suo contenuto essenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale dedotto per denunciare violazione di legge.
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte dirette.
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento in materia IVA.
Interpretato nel senso che l'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente; la motivazione può essere resa per relationem se l'atto richiamato è noto o se ne è riprodotto il contenuto essenziale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nella procedura accelerata.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza già conosciuto dal contribuente, senza necessità di autonoma e integrale esposizione dei fatti nell'atto impositivo.
- L'obbligo di allegare il documento richiamato o di riprodurne il contenuto essenziale opera solo quando il documento non sia già stato conosciuto dal contribuente per effetto di precedente e valida notifica.
- Ai fini della validità formale della motivazione dell'atto tributario va distinta la sufficienza della motivazione dall'effettiva prova della pretesa fiscale: la prima attiene alla legittimità dell'atto, la seconda alla fondatezza nel merito e si misura nel giudizio introdotto dal contribuente.
- Quando il contenuto del PVC è noto al contribuente e il richiamo consente di individuare la causa della pretesa, non può essere dichiarata la nullità dell'accertamento per il solo fatto che l'ufficio non abbia trascritto in dettaglio tutti gli elementi ivi contenuti.
Come è indicizzato
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