Cassazione Civile, Ordinanza n. 34624/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di Poste Italiane, in servizio come responsabile di struttura complessa e direttore facente funzioni di un ufficio postale, aveva ricevuto da un’utente una richiesta di informazioni sulla riscossione di una pensione; egli sosteneva di avere inoltrato tempestivamente la richiesta alla direzione provinciale competente, ma che questa non avesse riscontrato. Successivamente era stato imputato e poi condannato in via definitiva per omissione di atti d’ufficio per non avere risposto alle missive della cliente. Assumendo che la condotta omissiva della direzione provinciale avesse causato o comunque aggravato il suo coinvolgimento nel processo penale, il dipendente chiedeva a Poste Italiane il risarcimento sia dei danni patrimoniali (spese processuali e difensive, comprese quelle della parte civile da lui rimborsate) sia dei danni non patrimoniali, deducendo anche la violazione dell’art. 2087 c.c., la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., l’irrilevanza del giudicato penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine al nesso causale e alla prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato anche su un richiamo al mobbing estraneo alla sentenza impugnata e comunque non confrontato con la ratio decidendi della Corte d’appello, che aveva individuato la causa dei danni nel processo penale e non in un inadempimento datoriale. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che i giudici di merito non avevano attribuito efficacia preclusiva al giudicato penale, ma avevano accertato in fatto che i pregiudizi lamentati derivavano dal processo penale, conseguenza a sua volta della condotta omissiva del lavoratore già definitivamente accertata in sede penale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e difetto di pertinenza rispetto alla motivazione d’appello. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma era invocata dal ricorrente per fondare una responsabilità datoriale per mancata tutela dell’ambiente di lavoro, ma la Corte ha rilevato che tale profilo non risultava dalla sentenza impugnata e che la censura non si confrontava con l’accertamento causale compiuto dal giudice di merito.
La Corte ha affermato che, una volta accertato che i danni derivavano dal processo penale conseguente alla condotta omissiva del lavoratore, mancava un comportamento datoriale idoneo a integrare un fatto ingiusto causalmente produttivo del danno.
La Corte ha escluso che la decisione d’appello avesse applicato l’efficacia preclusiva del giudicato penale; il riferimento al giudicato era solo fattuale, come antecedente della catena causale, e non come vincolo di accertamento nel giudizio civile.
La censura sulla prova del nesso causale è stata ritenuta inammissibile perché generica e non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
È stato il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.
È stato il parametro formale del terzo motivo, cumulato con un rilievo sulla motivazione ritenuta illogica.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità risarcitoria, il nesso causale va ricostruito in modo concreto: se il danno lamentato è riconducibile al processo penale conseguente alla condotta del lavoratore, non è sufficiente allegare un generico ritardo o omissione datoriale se tale condotta non è causalmente indicata come fonte del pregiudizio.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduce temi estranei al decisum, come un presunto mobbing non trattato nei gradi di merito.
- L’efficacia del giudicato penale ex art. 654 c.p.p. non può essere confusa con la mera valorizzazione, nel giudizio civile, del fatto storico che il processo penale si sia concluso con condanna: solo la prima opera come preclusione probatoria nei limiti di legge.
- Per fondare una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. occorre allegare e provare un fatto ingiusto causalmente imputabile al convenuto; se il danno deriva da una condotta omissiva del danneggiato già definitivamente accertata in sede penale, manca il presupposto causale della responsabilità del terzo.
- La doglianza sulla violazione dell’onere della prova è inammissibile quando si risolve in formule generiche o in contestazioni non pertinenti rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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