Cassazione Civile, Ordinanza n. 25581/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo straordinaria ex artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, relativa a Iva, Ires, Irap, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2006. La cartella seguiva un avviso di accertamento non definitivo, perché già impugnato dalla contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo la cartella non motivata. In appello, la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima l'iscrizione nei limiti dell'importo accertato in diminuzione dalla successiva sentenza di primo grado resa sul giudizio contro l'avviso di accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, perché la CTR avrebbe dovuto dichiarare illegittima la cartella una volta rilevata la modifica dell'atto presupposto; 2) omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinaria ex artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione apparente o omessa, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione e aveva richiamato un principio già affermato dalle Sezioni Unite: l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo risultante dall'avviso di accertamento non definitivo è misura cautelare la cui legittimità dipende da quella dell'atto impositivo presupposto; se sopravviene una sentenza tributaria che annulla o riduce l'atto, anche non definitiva, l'ente impositore e il giudice della cartella devono conformarsi alla statuizione giudiziale. Poiché la CTR aveva applicato tale principio, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non contraddittoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La censura di ricorso lamentava la violazione del requisito di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse invece reso una motivazione sufficiente.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma il vizio dedotto è stato escluso perché la motivazione della CTR non era apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione esisteva ed era controllabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione straordinaria è misura cautelare a garanzia del credito erariale; la sua legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto e deve conformarsi alla sopravvenuta decisione tributaria che ne annulli o riduca il contenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, ricorre solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, non già per il semplice difetto di sufficienza o per una diversa valutazione del merito.
- La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste, invece, se la sentenza espone in modo sia pure sintetico le ragioni della decisione e il percorso argomentativo è controllabile.
- L'iscrizione a ruolo straordinaria in base agli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e resta subordinata alla validità e all'attualità del titolo impositivo presupposto.
- Se nel giudizio tributario interviene una sentenza che ridetermina, annulla o riduce l'avviso di accertamento, anche prima del passaggio in giudicato, l'amministrazione e il giudice della cartella devono adeguare la riscossione alla statuizione giudiziale.
- Nel processo tributario, il giudizio non è di mera impugnazione-annullamento ma di impugnazione-merito, con sostituzione della decisione giudiziale alla determinazione amministrativa del tributo.
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