Cassazione Civile, Ordinanza n. 30582/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore energia)
La controversia
La vicenda nasce dal provvedimento con cui il gestore dei servizi energetici, al termine di un controllo, ha annullato in autotutela la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili già attribuita alla società ricorrente e ha chiesto la restituzione degli incentivi percepiti. La società ha impugnato davanti al giudice amministrativo, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In sede di ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. la società ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sostenendo che quest’ultimo avrebbe invaso la sfera riservata alla pubblica amministrazione: secondo la ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle del gestore e del ministero, riqualificando la ragione del provvedimento (da alterazione della configurazione impiantistica non comunicata a presunto vizio originario dell’impianto per mancanza del requisito di nuova costruzione) e creando una fattispecie di violazione rilevante non prevista dalla disciplina settoriale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il Consiglio di Stato sia rimasto entro i limiti del sindacato di legittimità, interpretando il provvedimento amministrativo e la normativa di settore senza sostituirsi alla pubblica amministrazione né compiere valutazioni di merito riservate all’amministrazione. La censura della ricorrente è stata qualificata come critica a un errore di interpretazione/valutazione interna alla giurisdizione amministrativa, non come vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, con esclusione della condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
attribuisce alle Sezioni unite il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione, non il sindacato sugli errori interpretativi o valutativi del giudice amministrativo.
art. 111 Cost.
il controllo della Cassazione riguarda il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; l’errore di interpretazione resta interno alla giurisdizione esercitata.
artt. 103 e 111 Cost.
richiamati per sostenere l’asserito sconfinamento del giudice amministrativo, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata invasione della sfera della pubblica amministrazione.
artt. 4, 39 e 91 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamati nel motivo di ricorso come norme del codice del processo amministrativo; la Corte ribadisce che il giudizio sulle modalità di interpretazione dell’atto resta interno alla giurisdizione amministrativa.
art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
attribuisce al GSE poteri di verifica, accertamento e controllo sull’impianto e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato, nell’ambito del sistema incentivante.
d.m. 31 gennaio 2014
disciplina i controlli e le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi nel settore elettrico; nel caso concreto è richiamato per inquadrare la contestazione sull’alterazione della configurazione impiantistica e sulla nuova costruzione.
art. 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014
richiamato nel provvedimento amministrativo quale base per la contestazione della violazione rilevante in materia di incentivi.
Allegato 1, lett. g), d.m. 31 gennaio 2014
indicato come norma che definisce una violazione rilevante connessa all’alterazione della configurazione impiantistica non comunicata al GSE.
Allegato 1, lett. j), d.m. 31 gennaio 2014
richiamato nel ricorso per sostenere che la diversa riqualificazione operata dal giudice amministrativo sarebbe estranea alla contestazione originaria.
la Corte esclude i presupposti per la condanna per lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sui provvedimenti del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione: non è censurabile in quella sede l’errore di interpretazione della norma o dell’atto amministrativo, neppure se ritenuto grave.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo interpreti il contenuto e gli effetti dell’atto impugnato, oppure qualifichi giuridicamente i fatti e la normativa di settore: tale attività appartiene al nucleo della funzione giurisdizionale.
- Nel sistema degli incentivi per impianti da fonti rinnovabili, il gestore è titolare di poteri di verifica e controllo sulla corrispondenza tra dichiarazioni dell’interessato e stato reale dell’impianto; l’accesso ai benefici è connotato da un principio di autoresponsabilità dell’istante, che sopporta le conseguenze di carenze o false rappresentazioni.
- La contestazione dell’atto amministrativo per asserita sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione deve essere fondata su una vera invasione della discrezionalità amministrativa; non basta la mera divergenza rispetto all’interpretazione data dal giudice al provvedimento o alla disciplina applicabile.
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