Sentenza n. 5673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma, per i ricorsi nn. 7297 del 2023, 7298 del 2023 e 7434 del 2023: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV, 27 giugno 2023 n. 10826, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 27 giugno 2023, n. 10826, che aveva annullato la graduatoria definitiva dei contributi 2022 per le emittenti televisive locali e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la graduatoria 2022 per l’assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali ai sensi del d.P.R. n. 146/2017. La società ricorrente in primo grado, collocata oltre la centesima posizione, aveva contestato l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento, che destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive, sostenendo che tale previsione fosse stata annullata dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 7878, 7880 e 7881 del 2022 e non potesse essere nuovamente applicata. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento soltanto con riferimento all’annualità 2019 e che, per il 2022, continuasse a operare una disciplina regolamentare priva dello scalino preferenziale. Le società collocate nei primi cento posti e il Ministero hanno appellato deducendo, principalmente, che l’art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, elevando tutte le sue disposizioni al rango legislativo, con efficacia non limitata al 2019 ma anche per le annualità successive. Hanno inoltre sostenuto che il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze non potesse incidere su una disciplina successivamente legificata e che il sindacato sulla disposizione primaria spettasse esclusivamente alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, investita della questione, con sentenza 20 maggio 2025, n. 66, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4-bis e all’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli riuniti e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, ha affermato che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha effettuato un rinvio recettizio al d.P.R. n. 146/2017, mediante la locuzione secondo cui il regolamento doveva intendersi «qui integralmente riportato», determinando la novazione della fonte e l’elevazione dell’intero contenuto regolamentare al rango primario. La legificazione ha prodotto effetti dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, e non è rimasta circoscritta all’annualità 2019. Ne consegue che anche il meccanismo dello scalino preferenziale previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 aveva rango legislativo ed era applicabile alla graduatoria 2022. Gli atti ministeriali impugnati risultavano pertanto conformi a una disciplina primaria, non sindacabile dal giudice amministrativo ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il precedente annullamento della disposizione regolamentare operato dal Consiglio di Stato non poteva estendersi oltre il momento della sua legificazione. Sono state inoltre richiamate le statuizioni della Corte costituzionale che hanno escluso le dedotte violazioni degli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché delle pertinenti disposizioni CEDU. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108
da intendersi qui integralmente riportato
Ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l’elevazione al rango primario di tutte le norme regolamentari richiamate.
art. 6, comma 2, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
Prevede il meccanismo dello scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle ulteriori emittenti; dopo la legificazione, costituisce disciplina primaria applicabile anche alla graduatoria 2022.
art. 1, comma 163, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Costituisce la base legislativa del regolamento sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva.
art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191
È stato incluso nelle questioni di legittimità costituzionale rimesse alla Corte costituzionale, dichiarate non fondate.
Ha consentito la sollecita trattazione del merito degli appelli dopo l’accoglimento delle istanze cautelari.
È stato richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla delimitazione dell’esame dei motivi.
Massime di principio
- Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dalla formula secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato, ha natura recettizia e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate acquistano rango legislativo.
- Quando la legificazione integrale di un regolamento è collocata in una disposizione che modifica anche un regime transitorio riferito a una specifica annualità, la legificazione non è per ciò solo limitata a tale annualità, se il testo e la ratio legis evidenziano la volontà di rendere stabile la disciplina richiamata.
- Una disposizione regolamentare annullata dal giudice amministrativo può essere successivamente elevata al rango legislativo da una norma primaria; il giudicato di annullamento copre l’illegittimità della disposizione regolamentare sino alla sua legificazione, mentre gli atti successivi fondati sulla norma ormai primaria non sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità della disciplina sostanziale.
- Il giudice amministrativo non può disapplicare o annullare una disposizione avente forza di legge applicabile alla controversia; le questioni relative alla sua legittimità costituzionale devono essere sottoposte alla Corte costituzionale nei presupposti previsti dall’ordinamento.
- Il meccanismo di ripartizione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali che destina quote differenziate delle risorse in base alla posizione in graduatoria è legittimamente applicabile quando trova fondamento in una disciplina primaria vigente, anche se la corrispondente disposizione aveva originariamente natura regolamentare.
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