Cassazione Civile, Ordinanza n. 34354/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico SICID non dimostrassero una valida comunicazione, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, dalla quale risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, perché il ricorso si limitava a riportare l’ordinanza impugnata e a formulare subito i motivi. In ogni caso, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che, per le opposizioni ai decreti di pagamento in tema di spese di giustizia, trova applicazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale forma di comunicazione/notificazione opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Dunque, anche a voler correggere la motivazione del Tribunale, l’opposizione risultava comunque tardiva. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura del ricorrente; nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è il rimedio previsto contro il decreto di liquidazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime di impugnazione, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.
in assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del decreto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della comunicazione del decreto.
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscibilità del decreto.
richiamato per la definizione accelerata in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso deciso.
Massime di principio
- L’opposizione ai decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia è soggetta, in linea generale, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale forma di conoscenza non risulta validamente perfezionata, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa: la mera riproduzione dell’ordinanza impugnata e la immediata deduzione dei motivi non soddisfano l’onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la decisione impugnata, pur eventualmente con motivazione da correggere, risulti conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- In materia di spese di giustizia, la contestazione della regolarità della comunicazione del decreto non esime la parte opponente dall’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al regime processuale applicabile.
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