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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34354/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico SICID non dimostrassero una valida comunicazione, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, dalla quale risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, perché il ricorso si limitava a riportare l’ordinanza impugnata e a formulare subito i motivi. In ogni caso, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che, per le opposizioni ai decreti di pagamento in tema di spese di giustizia, trova applicazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale forma di comunicazione/notificazione opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Dunque, anche a voler correggere la motivazione del Tribunale, l’opposizione risultava comunque tardiva. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura del ricorrente; nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’opposizione ai decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia è soggetta, in linea generale, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale forma di conoscenza non risulta validamente perfezionata, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa: la mera riproduzione dell’ordinanza impugnata e la immediata deduzione dei motivi non soddisfano l’onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la decisione impugnata, pur eventualmente con motivazione da correggere, risulti conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
  • In materia di spese di giustizia, la contestazione della regolarità della comunicazione del decreto non esime la parte opponente dall’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto al regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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