Cassazione Penale, Sentenza n. 31894/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, emessa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, per avere compiuto atti sessuali consistiti nel mostrare e toccarsi gli organi genitali in presenza di una minore di anni quattordici, dopo averne attirato l'attenzione avvicinandosi alla guida di un'autovettura. Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero contraddittorie e prive di adeguati riscontri e che i video e le immagini delle telecamere di sorveglianza smentissero la ricostruzione dei giudici di merito, non mostrando né che egli avesse tagliato la strada alla minore, né che l'avesse costretta ad assistere all'atto di autoerotismo. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. e travisamento della prova, ha censurato il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, sostenendo di avere effettuato un'offerta reale mediante ufficiale giudiziario e che il deposito della somma non fosse obbligatorio. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando l'assenza di vizi motivazionali e la natura meramente alternativa della lettura dei fatti proposta dalla difesa. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto intrinsecamente aspecifico, manifestamente infondato e privo di autosufficienza: il ricorrente aveva richiamato atti di indagine, video e dichiarazioni senza allegarli o indicare puntualmente i passaggi rilevanti, i fotogrammi e il minutaggio, sollecitando in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio. La Corte ha inoltre rilevato che le sentenze di primo e secondo grado costituivano una doppia conforme motivazionale, immune da manifesta illogicità, e che le immagini non evidenziavano alcun contrasto decisivo con la ricostruzione dei giudici di merito. La condotta di guida anomala, la presenza dell'autovettura nel luogo e nel momento dei fatti e le ammissioni dell'imputato circa l'interlocuzione con la minore erano state ritenute elementi coerenti con il racconto della persona offesa. È stato ribadito che la deposizione della persona offesa vittima di reati sessuali può costituire anche da sola fonte di prova della responsabilità, purché sottoposta a valutazione razionale. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Il diniego dell'attenuante era autonomamente giustificato dall'incongruità del risarcimento, profilo non adeguatamente censurato. Inoltre, quando la persona offesa non accetta il risarcimento, il riconoscimento dell'attenuante richiede il rispetto delle forme dell'offerta reale previste dagli artt. 1209 e seguenti cod. civ., con deposito della somma e sua messa a disposizione della persona offesa; la mera offerta di denaro da consegnare non è equiparabile a tale modalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, poiché la memoria si era limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto senza apportare uno specifico contributo alla decisione.
Norme richiamate
La condotta contestata e ritenuta definitivamente sussistente consiste nel compimento di atti sessuali in presenza di una minore di anni quattordici.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione e il travisamento della prova non consentono di trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione del merito; la censura deve indicare specificamente l'errore percettivo decisivo e rispettare il principio di autosufficienza.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico e non può fondarsi su una censura generica relativa alla valutazione del trattamento sanzionatorio.
L'attenuante della riparazione del danno richiede un risarcimento congruo; quando la persona offesa non accetta, l'offerta deve rispettare le forme civilistiche dell'offerta reale e la somma deve essere depositata e lasciata a disposizione della persona offesa.
Ai fini dell'offerta reale rilevante per l'attenuante, le forme civilistiche devono consentire alla persona offesa di valutare l'idoneità dell'offerta e al giudice di apprezzarne la congruità e l'effettività.
Il ricorrente che deduce il travisamento deve indicare puntualmente gli atti rilevanti e chiederne, ove necessario, l'inserimento nel fascicolo trasmesso alla Corte.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
L'introduzione della disposizione non ha eliminato il principio di autosufficienza del ricorso né l'onere del difensore di verificare la trasmissione e l'allegazione degli atti necessari.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi secondo quanto disposto dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce il travisamento della prova deve indicare con puntualità l'atto travisato, il contenuto rilevante, l'errore percettivo commesso dal giudice e la sua decisività; la mancata allegazione degli atti o l'assenza di precise indicazioni su fotogrammi e minutaggio rende la censura aspecifica e inammissibile.
- Il travisamento della prova è configurabile, nel giudizio di cassazione, solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia omesso la valutazione di una prova decisiva; non ricorre quando si propone una diversa interpretazione del complesso probatorio.
- In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni delle sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale e il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova lettura dei dati processuali o in una rivalutazione delle prove.
- Le immagini di videosorveglianza possono confermare ciò che registrano, ma non sono idonee, da sole, a smentire fatti non ripresi, soprattutto quando la registrazione copre soltanto segmenti dell'arco temporale e presenta momenti non documentati.
- La deposizione della persona offesa vittima di un reato sessuale può costituire anche da sola fonte di prova della responsabilità, purché sia sottoposta a una valutazione complessiva, logica e non contraddittoria; gli elementi esterni operano come riscontri e non devono necessariamente riprodurre autonomamente il fatto denunciato.
- Il giudice d'appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva quando la motivazione complessiva spieghi in modo logico le ragioni della decisione; le deduzioni incompatibili con il quadro motivazionale possono ritenersi implicitamente disattese.
- Ai fini dell'attenuante della riparazione del danno, il risarcimento deve essere congruo e, in caso di mancata accettazione della persona offesa, l'offerta deve essere effettuata nelle forme dell'offerta reale previste dal codice civile, con deposito della somma e sua messa a disposizione della persona offesa.
- La motivazione del diniego dell'attenuante fondata autonomamente sull'incongruità del risarcimento resta valida anche se la censura relativa alle modalità dell'offerta reale fosse fondata, quando tale autonoma ratio non sia specificamente contestata.
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