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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31854/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Salerno aveva rideterminato la pena inflitta a tre imputati, a seguito della rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. I difensori di due imputati hanno denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali di uno di essi, nonché per la mancata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e per l'omessa specifica motivazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. Il difensore del terzo imputato ha censurato la determinazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale aveva mantenuto la pena base di tre anni e otto mesi di reclusione, discostandosi dal minimo edittale senza adeguata motivazione, e non aveva valorizzato il comportamento collaborativo dell'imputato e la rinuncia ai motivi di appello, né motivato specificamente gli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha valutato tutti i motivi come manifestamente infondati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e logica la motivazione della Corte di appello, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili, la mancata effettiva resipiscenza degli imputati e la gravità oggettiva dei reati. Quanto agli aumenti per la continuazione, ha rilevato che, pur dovendo il giudice indicare la pena base e gli aumenti riferibili ai singoli reati satellite, l'intensità della motivazione deve essere proporzionata all'entità degli aumenti; nel caso concreto questi erano modesti e sensibilmente inferiori a quelli applicati in primo grado, sicché non emergeva alcun abuso della discrezionalità sanzionatoria. Con riguardo al terzo imputato, la pena base non era prossima al medio edittale e gli aumenti complessivi per i sette reati-fine erano contenuti in cinque mesi, elementi che escludevano l'esigenza di una motivazione più analitica e l'abuso del potere discrezionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nel reato continuato, gli aumenti per i reati satellite devono rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti normativi, evitando che la continuazione si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato in misura correlata all'entità concreta della pena e degli aumenti applicati.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    È indicato quale reato più grave posto a base della pena per uno degli imputati.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    È indicato quale disposizione relativa ai sette reati-fine considerati in continuazione.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede l'esame analitico di tutti gli elementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni ostative e degli elementi ritenuti preponderanti, purché la motivazione sia logica e immune da errori giuridici.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi concretamente positivi incidenti sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere; la mera allegazione di circostanze favorevoli non impone il loro riconoscimento.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e indicare gli aumenti riferibili ai reati satellite. Tuttavia, il grado di specificità della motivazione deve essere proporzionato all'entità degli aumenti e alla necessità di verificare il rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • Un aumento per la continuazione di entità esigua, specialmente se sensibilmente ridotto rispetto al primo grado, può essere ritenuto sufficientemente motivato anche senza una dettagliata esplicitazione delle ragioni quantitative, poiché depone per un uso ponderato e non abusivo della discrezionalità sanzionatoria.
  • Una motivazione particolarmente analitica sulla quantità della pena è necessaria soprattutto quando la pena base o gli aumenti siano prossimi ai massimi edittali; non è invece richiesta la medesima intensità motivazionale quando la pena si collochi lontano dal medio o gli aumenti siano contenuti.
  • Per stabilire se la pena base sia prossima al medio edittale, il punto medio va calcolato dividendo per due l'intervallo tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo, non semplicemente dimezzando il massimo.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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