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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31857/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione ai reati aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’impugnazione contro la misura. Secondo la ricostruzione recepita nell’ordinanza, personale della polizia municipale e della Polizia di Stato stava dando esecuzione a un’ordinanza sindacale diretta alla verifica delle condizioni di degrado ambientale e igienico-sanitario dell’immobile e alla rimozione di rifiuti ingombranti. Durante l’intervento l’indagato aveva lanciato oggetti pesanti contro gli agenti, li aveva colpiti a mani nude, si era sottratto all’uso del taser, era fuggito e si era barricato in casa, uscendo dopo un’attività di mediazione. Il ricorso deduceva, anzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 c.p. e 273 c.p.p., sostenendo che l’attività degli operanti fosse già terminata e che la condotta costituisse un mero sfogo rivolto ai vicini di casa, non finalizzato a impedire un atto d’ufficio. Con il secondo motivo si contestava la qualificazione ai sensi dell’art. 583-quater c.p., sostenendo che le lesioni dovessero essere ricondotte agli artt. 582 e 585 c.p. per mancanza del nesso funzionale tra lesioni e adempimento delle funzioni. Con il terzo motivo si denunciava la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., negando il pericolo di reiterazione, qualificando il fatto come episodico e lamentando la mancata valutazione della misura domiciliare con controllo elettronico, anche in considerazione delle condizioni di salute dell’indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in materia cautelare, il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del materiale probatorio, degli elementi fattuali, dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell’indagato, ma è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e dell’assenza di manifesta illogicità della motivazione. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché mirava a una diversa valutazione dei fatti: dagli atti risultava che l’intervento degli agenti era ancora in corso e che la violenza era stata esercitata proprio per ostacolarne l’esecuzione. Il dolo della resistenza è stato ravvisato nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi all’atto d’ufficio, indipendentemente dai motivi mediati dell’agente. Il secondo motivo è stato respinto perché le lesioni erano state cagionate mentre gli operanti stavano adempiendo le loro funzioni e proprio in relazione a tale attività, risultando quindi integrato il nesso funzionale richiesto dall’art. 583-quater c.p. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è stato dichiarato manifestamente infondato: il pericolo di reiterazione è stato desunto dalle modalità sproporzionatamente violente della condotta, dall’incapacità di autocontrollo, dalla presenza di precedenti specifici e dalla personalità dell’indagato, senza necessità di individuare specifiche occasioni future di recidivanza. La custodia in carcere è stata ritenuta adeguata perché le misure meno afflittive presupponevano una capacità di autolimitazione non dimostrata, mentre il controllo elettronico non assicurava una sorveglianza continua sufficiente. L’indagato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale richiede la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio; sono irrilevanti lo scopo mediato e i motivi di fatto perseguiti dall’agente.

  • art. 583-quater c.p.

    nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni

    La fattispecie è integrata quando le lesioni sono cagionate al pubblico ufficiale durante l’adempimento delle funzioni o a causa di tale adempimento; il nesso funzionale sussiste anche quando la violenza è diretta a impedire la prosecuzione dell’attività d’ufficio ancora in corso.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale disciplina generale delle lesioni personali, ritenuta non applicabile nella qualificazione cautelare accolta dal Tribunale.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale disposizione aggravatrice delle lesioni, in alternativa all’art. 583-quater c.p.; la censura è stata respinta.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla sussistenza dei gravi indizi, senza che la Corte procedesse a una rivalutazione del materiale fattuale e probatorio.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie richiede una valutazione prognostica fondata sulla fattispecie concreta, sulle modalità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale, ma non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare gli elementi materiali della vicenda, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell’indagato; il controllo è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione rispetto alla funzione cautelare.
  • Il dolo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio; non assumono rilievo scriminante o escludente dello stesso dolo i motivi mediati o il particolare destinatario soggettivo della reazione, quando la condotta sia causalmente diretta a ostacolare l’attività d’ufficio.
  • Il requisito dell’essere le lesioni cagionate al pubblico ufficiale nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni è soddisfatto quando l’attività di servizio è ancora in corso e la violenza è esercitata proprio per impedirne o ostacolarne la prosecuzione.
  • Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può essere desunto da una valutazione prognostica complessiva delle modalità concrete della condotta, della sproporzione della violenza, dell’incapacità di autocontrollo, dei precedenti specifici e del contesto personale e socio-ambientale, senza che sia necessario individuare specifiche future occasioni criminose.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere può essere ritenuta adeguata quando le modalità della condotta evidenzino una marcata incapacità di autolimitazione e le misure meno afflittive, incluso il controllo elettronico, non offrano una sorveglianza continua idonea a contenere il pericolo cautelare.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniCustodia cautelareImpugnazioni
RamiReati contro la PADelitti contro la personaMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

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