Cassazione Penale, Sentenza n. 31858/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Alla persona sottoposta alle indagini era stata applicata inizialmente la misura degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Prima dell'udienza di riesame, la misura era stata aggravata in custodia cautelare in carcere a seguito di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'istanza. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta fosse un mero sfogo successivo al completamento degli atti amministrativi e fosse rivolta ai vicini di casa, non agli operanti; 2) erronea applicazione dell'art. 583-quater cod. pen., assumendo che le lesioni dovessero essere riqualificate ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., perché poste in essere dopo il compimento dell'atto d'ufficio e quindi prive di nesso funzionale con l'attività dei pubblici ufficiali; 3) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per insussistenza del pericolo di reiterazione, qualificando il fatto come episodico e provocato dalle tensioni con i vicini, nonché deducendo l'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha premesso che, in materia cautelare, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme, della qualificazione giuridica dei fatti e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di rivalutare gli elementi fattuali, gli indizi o le esigenze cautelari apprezzati dal giudice di merito. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dagli atti risultava che l'attività dei pubblici ufficiali, diretta alla verifica delle condizioni di degrado ambientale e igienico-sanitario, alla rimozione di rifiuti ingombranti e al ripristino del decoro, era ancora in corso quando furono poste in essere le condotte violente e minacciose. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo della resistenza, consistente nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, indipendentemente dai motivi personali dell'agente. Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché le lesioni erano state cagionate nell'ambito di un'attività d'ufficio ancora in svolgimento e proprio per ostacolarla, integrando il nesso funzionale richiesto dall'art. 583-quater cod. pen. Il terzo motivo è stato parimenti respinto: il pericolo di reiterazione può essere desunto da una valutazione prognostica fondata sulle modalità concrete della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, senza necessità di individuare specifiche future occasioni delittuose. La violenza verbale e fisica reiterata, spropositata e non cessata nonostante gli ammonimenti degli agenti è stata ritenuta indicativa di incapacità di autocontrollo. L'adeguatezza della custodia cautelare in carcere risultava inoltre giustificata dalle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale richiede violenza o minaccia diretta a impedire o ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio; il dolo consiste nella coscienza e volontà della condotta oppositiva, mentre sono irrilevanti lo scopo mediato e i motivi di fatto dell'agente.
art. 583-quater c.p.
nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni
La fattispecie richiede che le lesioni siano cagionate nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni; il nesso funzionale sussiste quando la violenza è esercitata mentre l'attività d'ufficio è ancora in corso e proprio per opporvisi.
art. 582 c.p.
Richiamato dalla difesa quale norma di riqualificazione delle lesioni, ma non applicato dalla Corte.
art. 585 c.p.
Richiamato dalla difesa quale norma di riqualificazione delle lesioni, ma non applicato dalla Corte.
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi, senza accoglimento della censura.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il pericolo di reiterazione è valutato prognosticamente sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale, senza necessità di individuare specifiche occasioni future di ricaduta.
art. 311 c.p.p.
Il ricorso per cassazione in materia cautelare consente il controllo sulla violazione di legge e sulla manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione del fatto o degli apprezzamenti propri del giudice di merito.
Massime di principio
- In materia cautelare, il ricorso per cassazione è limitato alla verifica della violazione di specifiche norme di legge e della manifesta illogicità della motivazione; non consente una rivalutazione degli elementi materiali, dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell'indagato già apprezzati dal giudice di merito.
- Nella resistenza a pubblico ufficiale, il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio; sono irrilevanti i motivi personali o lo scopo mediato perseguito dall'agente.
- La resistenza a pubblico ufficiale può configurarsi anche quando l'atto amministrativo non sia ancora completamente eseguito: è sufficiente che l'attività funzionale dei pubblici ufficiali sia ancora in corso e che la condotta violenta o minacciosa sia diretta a impedirne o ostacolarne il completamento.
- Ai fini dell'art. 583-quater c.p., il nesso funzionale tra lesioni e adempimento delle funzioni sussiste quando le lesioni sono cagionate mentre l'attività del pubblico ufficiale è ancora in svolgimento e proprio in ragione dell'opposizione a tale attività.
- Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non richiede l'individuazione di specifiche e imminenti occasioni delittuose, potendo essere desunto da una valutazione prognostica delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
- La reiterazione di condotte violente e minacciose, la loro sproporzione e il mancato arresto della condotta nonostante gli ammonimenti delle forze dell'ordine possono fondare il giudizio di pericolosità e di rischio di reiterazione.
- La violazione grave e ripetuta delle prescrizioni degli arresti domiciliari con controllo elettronico può giustificare l'aggravamento della misura e la ritenuta inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
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