Cassazione Penale, Sentenza n. 31867/2026 del 25/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato in primo grado per più reati. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, lo ha assolto dai reati contestati ai capi 10 e 11, riconducibili rispettivamente agli artt. 648 e 707 c.p., e ha confermato la responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., rideterminando la pena indicata nella sentenza di primo grado. La conferma della condanna per la resistenza è stata motivata anche sulla base della negativa personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 337 e 131-bis c.p. e agli artt. 533 e 125 c.p.p., lamentando l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La richiesta era stata formulata nei motivi aggiunti d’appello depositati il 14 gennaio 2026, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, c.p. nella parte in cui comprendeva i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso del tutto di esaminare la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa speciale di non punibilità e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Restano ferme, per quanto emerge dal dispositivo, le assoluzioni pronunciate per i reati di cui ai capi 10 e 11 e la decisione sulla responsabilità per il reato di cui all’art. 337 c.p., salva la nuova valutazione sulla particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
resistenza a pubblico ufficiale
La condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale era stata confermata dalla Corte d’appello; la Cassazione ha disposto una nuova valutazione esclusivamente sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità doveva essere esaminata, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, l’esclusione prevista dal terzo comma non comprende più il delitto di cui all’art. 337 c.p.
art. 648 c.p.
Il reato contestato al capo 10 è stato oggetto di assoluzione da parte della Corte d’appello.
art. 707 c.p.
Il reato contestato al capo 11 è stato oggetto di assoluzione da parte della Corte d’appello.
art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso esame della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
art. 533 c.p.p.
È stato richiamato dalla difesa in relazione alla decisione di condanna.
art. 125 c.p.p.
È stato richiamato dalla difesa in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 336 c.p.
La sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione ha eliminato il riferimento a questo reato dall’esclusione prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, c.p.
art. 131-bis, terzo comma, c.p.
illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto ai reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.
Massime di principio
- Quando l’imputato abbia tempestivamente richiesto in appello l’applicazione di una causa di non punibilità divenuta applicabile per effetto di una successiva pronuncia della Corte costituzionale, il giudice d’appello deve esaminare espressamente tale richiesta.
- L’omessa valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. integra un vizio della sentenza e impone l’annullamento con rinvio limitatamente alla verifica dei presupposti della particolare tenuità del fatto.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, c.p. nella parte relativa agli artt. 336 e 337 c.p., la causa di non punibilità può essere valutata anche con riferimento ai delitti di violenza o resistenza a pubblico ufficiale, sempre che ne ricorrano in concreto i presupposti.
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