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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31861/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato prosciolto, all'esito di giudizio abbreviato, dal reato di evasione perché ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il difensore aveva proposto appello, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussisteva o non costituiva reato. La Corte di appello aveva qualificato l'atto come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Con motivi nuovi, la difesa aveva sostenuto che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima previsti dall'art. 344-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione dell'atto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., poiché la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato era una sentenza di proscioglimento non appellabile dall'imputato, avverso la quale era esperibile soltanto il ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che potesse essere dichiarata l'improcedibilità per decorso dei termini, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione logicamente precede tale decorso. Nel merito, la difesa aveva prospettato una lettura alternativa delle prove, sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'evasione. La Corte ha rilevato che l'imputato, sottoposto a detenzione domiciliare, era stato trovato sulla pubblica via antistante il condominio e non in una pertinenza dell'abitazione. Ha inoltre affermato che il dolo del reato di evasione è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, indipendentemente dalle ragioni dell'allontanamento o dal comportamento tenuto alla vista degli agenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti da parte della Corte di appello. Ha escluso la possibilità di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., poiché l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce tale declaratoria. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla configurabilità dell'evasione: la pubblica via antistante il condominio non costituisce abitazione o pertinenza rilevante ai sensi dell'art. 385 c.p., e le motivazioni dell'allontanamento sono irrilevanti rispetto al dolo generico richiesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Ai fini dell'evasione dalla detenzione domiciliare, per abitazione si intende lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui si svolge la vita domestica, con esclusione delle ulteriori pertinenze, salvo gli spazi aperti che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La sentenza impugnata aveva prosciolto l'imputato per non punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 443, comma 1, c.p.p.

    appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato

    La sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato non è appellabile dall'imputato.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    Quando la legge prevede il ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione, l'atto deve essere sottoposto al giudice di legittimità.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    trasmissione degli atti al giudice competente

    Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della volontà di impugnare, quindi trasmettere gli atti al giudice competente, senza procedere a valutazioni sulla fondatezza dell'impugnazione.

  • art. 344-bis, commi 1 e 3, c.p.p.

    improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

    L'improcedibilità per decorso dei termini non può essere dichiarata quando l'impugnazione introduttiva è inammissibile, poiché l'inammissibilità logicamente precede il decorso dei termini.

  • art. 578-bis, comma 1-bis, c.p.p.

    impugnazione non inammissibile e improcedibilità dell'azione penale

    La disciplina conferma, indirettamente, che la declaratoria di improcedibilità presuppone un'impugnazione non inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una parte impugna un provvedimento con un mezzo diverso da quello legislativamente previsto, il giudice adito deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una volontà di sottoporlo a controllo giurisdizionale, trasmettendo quindi gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; non deve dichiarare l'inammissibilità per erronea scelta del mezzo né anticipare la verifica dei requisiti di ammissibilità e fondatezza riservata al giudice competente.
  • La qualificazione dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. deve essere distinta dalla conversione tecnica disciplinata dagli artt. 569, commi 2 e 3, e 580 c.p.p.
  • L'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima previsti dall'art. 344-bis c.p.p.; il successivo momento della pronuncia sull'inammissibilità non modifica la priorità logica di tale causa ostativa.
  • Nel reato di evasione dalla detenzione domiciliare, l'abitazione coincide con lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa, comprendendo soltanto balconi, terrazzi, cortili interni o chiostrine che siano parte integrante dell'unità immobiliare, ma non la pubblica via o altre pertinenze esterne.
  • Il dolo del reato di evasione dalla detenzione domiciliare è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione; sono irrilevanti i motivi dell'allontanamento e il comportamento successivo dell'agente alla vista degli operanti.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniElemento soggettivo
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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