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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12425/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un controllo automatizzato della dichiarazione IRES 2015, all'esito del quale l'Ufficio ha disconosciuto a una società la detrazione per spese di riqualificazione energetica dell'edilizia, ritenendo che la comunicazione all'ENEA della conclusione dei lavori fosse stata trasmessa oltre il termine di 90 giorni. La contribuente ha impugnato l'avviso di irregolarità ottenendo l'annullamento in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, l. n. 296/2006 e dell'art. 4 d.m. n. 41/1998, sostenendo che il tardivo invio all'ENEA dell'attestato/comunicazione fosse adempimento necessario e che il suo mancato rispetto comportasse decadenza dal beneficio. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità del motivo per asserita rivalutazione del fatto e per la pretesa doppia conforme, eccezione respinta dalla Corte perché la questione era di diritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma infondato nel merito. Ha confermato l'orientamento secondo cui, per le detrazioni per riqualificazione energetica, l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori non comporta decadenza dal beneficio fiscale, in mancanza di una espressa previsione normativa di decadenza. Ha valorizzato la funzione essenzialmente statistica/di monitoraggio dell'adempimento e il fatto che, nel caso concreto, la tempestiva comunicazione di inizio lavori aveva comunque consentito i controlli dell'Amministrazione. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate tra le parti per l'esistenza di precedenti di segno contrario e l'orientamento consolidatosi solo successivamente; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la contestazione fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, in relazione alla disciplina della detrazione energetica e dell'adempimento verso ENEA.

  • art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, l. n. 296 del 2006

    norme primarie di riferimento per le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica; non vi si ricava, secondo la Corte, una decadenza per la tardiva comunicazione all'ENEA.

  • art. 4 d.m. n. 41 del 1998

    richiamato dall'Agenzia, ma ritenuto non idoneo a fondare la decadenza per la fattispecie della riqualificazione energetica.

  • art. 4 d.m. 19/02/2007

    la sua previsione dell'invio all'ENEA entro 90 giorni non contiene una comminatoria espressa di decadenza; il termine non è qualificato come perentorio a pena di perdita del beneficio.

  • art. 5, comma 4-bis, d.m. 19/02/2007

    mostra, secondo la Corte, che l'ordinamento consente in alcune ipotesi l'invio della scheda informativa anche senza attestato di qualificazione energetica, indice contrario alla configurabilità di una decadenza automatica.

  • art. 1, comma 3, l. n. 449/1997

    richiamato in via comparativa: per la diversa disciplina delle ristrutturazioni, la decadenza discendeva espressamente dalla norma primaria; ciò non vale per la riqualificazione energetica.

  • d.m. 18/02/1998, n. 41

    menzionato quale disciplina attuativa richiamata dalla normativa primaria in tema di ristrutturazioni, non estensibile automaticamente alla fattispecie in esame.

  • art. 14, comma 2-quinquies, d.l. n. 4/2013 conv. in l. n. 90/2013

    evocato per evidenziare che il potere di monitoraggio e controllo dell'ENEA è stato introdotto successivamente e per finalità di monitoraggio, non come condizione di decadenza originaria.

  • art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. n. 232/2016

    richiamato solo come fonte della modifica normativa che ha introdotto la disciplina successiva sul monitoraggio ENEA.

  • art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96/2017

    menzionato come ulteriore modifica della disciplina del monitoraggio ENEA, successiva alla normativa applicabile al caso.

  • art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. n. 205/2017

    citato tra le modifiche sopravvenute, non applicabili ratione temporis.

  • d.m. 11/05/2018

    indicato come normativa sopravvenuta che disciplina poteri di verifica e controllo dell'ENEA, utile a confermare la funzione di monitoraggio dell'adempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i benefici fiscali collegati alla riqualificazione energetica, la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori non integra, di per sé, un adempimento la cui inosservanza comporti decadenza dal beneficio, se la decadenza non è espressamente prevista dalla legge o desumibile in modo inequivoco dal sistema.
  • La funzione dell'invio all'ENEA, in questa disciplina, è essenzialmente di monitoraggio e valutazione статистica del risparmio energetico, non di controllo costitutivo della spettanza della detrazione; pertanto la sua tardività non incide automaticamente sul diritto alla detrazione.
  • La decadenza da un'agevolazione fiscale non può essere affermata in via interpretativa se manca una previsione espressa, specie quando l'adempimento omesso è imposto da una fonte secondaria e non è assistito da una chiara comminatoria di perdita del beneficio.
  • L'eccezione di inammissibilità del motivo per pretesa rivalutazione del fatto e per doppia conforme non è fondata quando il ricorso pone una questione di diritto sull'interpretazione della disciplina fiscale applicabile.
  • In presenza di precedenti contrastanti e di un orientamento di legittimità consolidato solo successivamente alla proposizione della lite, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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